Fino al 30 settembre 2015 le aziende agricole provvedono all’assunzione congiunta. Dal IV trimestre 2015, invece, ci sarà un “referente unico” che sarà tenuto alla presentazione della Denuncia Aziendale (D.A.) e della denuncia trimestrale di manodopera (DMAG).
Tale figura, in particolare, non dovrà essere necessariamente un’azienda agricola, ma dovrà essere, obbligatoriamente, un’azienda già presente negli archivi dell’Istituto, anche in altre gestioni. Pertanto, il “referente unico” dovrà essere dotato di matricola INPS o codice CIDA prima di poter procedere all’invio della D.A. in argomento. Medesima condizione deve sussistere per le altre aziende co-datrici di lavoro.
A darne notizia è stato l’INPS con la circolare n. 131/2015.
Assunzioni congiunte – Il D.M. 27 marzo 2014, che attua quanto previsto dal c.d. “Decreto Giovannini” all’art. 9, c. 11 del D.L. n. 76/2013 (convertito nella L. n. 99/2013), ha riconosciuto la possibilità, per alcune tipologie di aziende agricole, di assumere congiuntamente lo stesso dipendente al fine di prestare attività presso aziende agricole.
In conseguenza dell’assunzione congiunta, il lavoratore instaura un rapporto di lavoro con una pluralità di datori, intesi come tali sia sotto il profilo formale che sotto quello sostanziale. Inoltre, i datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato.
In particolare, l’assunzione congiunta di uno o più dipendenti può essere effettuata da:
• imprese agricole, comprese cooperative, appartenenti allo stesso gruppo;
• imprese agricole, comprese cooperative, riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado;
• imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 50% di esse sono imprese agricole.
Quindi, riepilogando, i soggetti obbligati a effettuare le comunicazioni relative all’assunzione, trasformazione, proroga e cessazione di lavoratori assunti congiuntamente da effettuarsi al Centro per l’impiego tramite il modello Unilav, sono i seguenti:
• nel caso di assunzioni da parte di gruppi di imprese, la comunicazione sarà effettuata dall’impresa capogruppo;
• nel caso di assunzioni da parte di imprese dello stesso proprietario, la comunicazione sarà effettuata dallo stesso proprietario;
• nel caso di assunzioni da parte di soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado e imprese legate tra loro da un contratto di rete, la comunicazione sarà effettuata da un soggetto individuato da uno specifico accordo o dal contratto di rete. L’accordo e il contratto sono depositati presso le associazioni di categoria.
Le imprese, ovvero i soggetti abilitati che intendono comunicare le assunzioni congiunte effettuate nel settore agricolo (instaurazione, proroga, trasformazione e cessazione), dovranno fare riferimento al modello “UnilavCong”, non più al modello “Unilav”.
Il nuovo modello, utilizzabile dal 7 gennaio 2015, è stato arricchito di una nuova sezione che raccoglie i dati relativi agli “Altri datori di lavoro”, ossia gli altri datori interessati all’assunzione congiunta rispetto al denunciante. La seconda novità invece, riguarda l’introduzione, per ciascun datore di lavoro, del codice Cida rilasciato dall’INPS e l’inserimento del luogo di conservazione del contratto. Infine, il Ministero del Welfare rammenta che nella sezione “adempimento” del portale “cliclavoro.gov.it” sarà disponibile un’applicazione web denominata “Unilav-Congiunto”, che consentirà la comunicazione in commento.
Adempimenti del “Referente Unico” – Ciò detto, l’Istituto previdenziale individua un “referente unico” ai fini degli adempimenti previdenziali. In particolare, tale figura sarà occupata:
• dall’impresa capogruppo, nell’ipotesi di gruppo d’imprese;
• il proprietario, nell’ipotesi di imprese appartenenti allo stesso soggetto;
• il soggetto individuato da uno specifico accordo o dal contratto di rete depositati presso le associazioni di categoria, nell’ipotesi di imprese legate tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado o da un contratto di rete.
Per la denuncia di manodopera dei lavoratori agricoli assunti congiuntamente dal gruppo d’imprese il “referente unico” dovrà, accreditandosi con il CIDA rilasciato a seguito della validazione della specifica Denuncia Aziendale sopra descritta, trasmettere apposito flusso DMAG.
In qualità di “referente unico” il denunciante potrà trasmettere denunce DMAG riferite ai soli lavoratori presenti nell’apposita sezione “Unilav-Congiunto”. Con la medesima denuncia DMAG il “referente unico”, per ogni lavoratore, dovrà riportare il numero di giornate lavorate nei mesi oggetto di denuncia ripartendolo su ogni azienda co-assuntrice che abbia, nel periodo di riferimento, utilizzato lo stesso lavoratore.
Pertanto, la denuncia DMAG dovrà riportare tanti codici CIDA quanti sono stati i co-datori di lavoro che hanno utilizzato il lavoratore assunto congiuntamente, compreso, eventualmente, anche il CIDA già in possesso dell’azienda che solo successivamente si sia accreditata come “referente unico”.