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Premessa - Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta all’interpello n. 49 del 28 dicembre 2011 avanzato da parte del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, ha chiarito che il periodo di 36 mesi di fruizione dello sgravio contributivo, nell’ipotesi di assunzione agevolata, va calcolato dal giorno della data di assunzione del lavoratore fino al giorno antecedente la stessa data di tre anni dopo.
Il quesito - Il CNO dei Consulenti del Lavoro, in data 28 dicembre 2011, ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere della DGAI in merito alla corretta interpretazione dell’art. 8, comma 9, L. n. 407/1990, ai fini dell’individuazione della modalità di computo dei 36 mesiper fruire dello sgravio contributivo totale, concesso nelle ipotesi di assunzioni effettuate da aziende operanti nel Mezzogiorno. In particolare, vengono chiesteprecisazioni in ordine al dies a quorelativo alla decorrenza del termine dei trentasei mesi.
Assunzioni agevolate –La legge su menzionata prevede la concessione di uno sgravio contributivo in caso di assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria sempre da 24 mesi. Lo sgravio è del 50% degli oneri contributivi, che sale al 100% nel caso di imprese del Mezzogiorno, per 36 mesi.
Altri chiarimenti – Inoltre, il MLPS tiene a precisare che “lo sgravio si applica sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti. L’esonero totale […]riguarda anche le contribuzionidi natura mutualistica ed assistenziale: i contributi per le prestazioni economiche di malattia e dimaternità e il contributo a garanzia per il TFR” (INPS circolare n. 188/1999).
La risposta del Ministero - Analizzando la risposta del Ministero del Lavoro, è possibile notare una propensione all’interpretazione che fa “decorrere il dies quo del triennio alla data dell’assunzione agevolata”.Interpretazione in linea rispetto a quanto stabilito dall’INPS nella circolare su citata, laddove l’Istituto evidenzia che il beneficio concerne lo sgravio totale dei contributi gravanti sul datore di lavoro “per un periodo di tre anni dalla data di assunzione del singololavoratore”.Pertanto, è doveroso ritenere che il beneficio sia fruibile esattamente dal giorno della data di assunzione del lavoratore fino al giornoantecedente la medesima data di tre anni dopo (ad esempio se l’assunzione agevolata c’è stata il 31 marzo 2011, lo sgravio è fruibile dal 31 marzo 2011 al 30 marzo 2014).