14 agosto 2012

Assunzioni. Aggiornati i moduli per gli incentivi

L’INPS ha aggiornato i moduli telematici 407 e 223 a seguito degli incentivi all’assunzione previsti dalla Riforma Fornero
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – La riforma del lavoro (L. n. 92/2012), entrata in vigore lo scorso 18 luglio 2012, tra le tante novità previste ha sancito alcuni principi generali applicabili agli incentivi per le assunzioni, compresi i benefici per l’assunzione dei lavoratori disoccupati da 24 mesi o iscritti nelle liste di mobilità. Ora l’INPS, con il messaggio n. 12957 del 2 agosto 2012, ha comunicato l’adeguamento dei moduli telematici 407 e 223 per la verifica dei nuovi requisiti. Tuttavia, va precisato che tale adeguamento non riguarda le assunzioni/proroghe/trasformazioni effettuate prima del 18 luglio 2012.

Quando non spettano gli incentivi? – I suddetti incentivi, come precisato dall’art. 4, c. 12, 13 e 14, non spettano in presenza di quattro situazioni, ossia:
1. Se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente di legge o contrattazione, anche nel caso di utilizzo del lavoratore mediante contratto di somministrazione;
2. Se l’assunzione agevolata viola il diritto di precedenza previsto da legge o contratto collettivo alla riassunzione di altro lavoratore licenziato. Gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore in somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza;
3. Se il datore di lavoro o l’utilizzatore abbiano in atto sospensioni dal lavoro per crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano svolte all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi o siano effettuate presso una diversa unità produttiva;
4. Con riferiemnto a queli lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo.

La procedura – Dal 18 luglio u.s. quindi in caso di somministrazione, l’agenzia per l’impiego dovrà allegare, oltre all’autocertificazione e al documento di riconoscimento del lavoratore, una copia della dichiarazione di responsabilità con cui l’utilizzatore (o il suo rappresentante) attesta che ricorrono le condizioni utili alla determinazione del diritto agli incentivi e la copia di un documento di riconoscimento di colui che ha sottoscritto la dichiarazione di responsabilità. Per la dichiarazione di responsabilità basta accedere sul sito dell’INPS (www.inps.it), nella sezione “moduli”, la quale dovrà essere poi compilato in ogni sua parte, stampato, sottoscritto dall’utilizzatore o dal suo rappresentante, scansionato e allegato in formato digitale al modulo telematico 407 o 223.

Modulo telematico 407 – Per quanto riguarda il modulo telematico 407, l’INPS precisa che, in caso di somministrazione, i requisiti di cui alle lett. a), c), d), e), f), g) e h) dell’art. 4, c. 12, 13 e 14, della L. n. 92/2012 s’intendono riferiti all’utilizzatore. Inoltre, se durante il periodo di godimento dell’incentivo cessa il rapporto di prima somministrazione si dovrà tenere conto della nuova situazione per mantenere l’incentivo e la sua misura. Facciamo un esempio. Se dopo un anno l’agenzia somministra a un utilizzatore, non artigiano, che – a differenza del primo utilizzatore - non operi nel mezzogiorno, la misura si riduce al 50%. Tale circostanza dovrà essere comunicata all’INPS avvalendosi della funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende.

Modulo telematico 223
– Quanto al modulo telematico 223, invece, in caso di somministrazione, i requisiti di cui alle lett. a), b), e), g), i) e k) della suddetta disposizione s’intendono riferiti all’utilizzatore. Particolare attenzione bisogna prestare in caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione. Infatti, qualora durante il periodo di godimento dell’incentivo cessi il rapporto di prima somministrazione, si dovrà tenere conto della nuova situazione per mantenere l’incentivo. Tale circostanza dovrà essere opportunamente comunicata all’INPS avvalendosi della funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende.

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