14 dicembre 2012

Assunzioni. Limitate le agevolazioni

L’INPS illustra i principi generali da rispettare per fruire degli incentivi legati all’assunzione dopo la Riforma Fornero
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – Non si applicano gli incentivi previsti dalla Riforma Fornero (art. 4. c. da 12 a 15 della L. n. 92/2012) nei casi in cui il datore di lavoro non è libero di scegliere chi assumere. E non solo. Tali incentivi non spettano né nell’ipotesi in cui viene assunto il lavoratore, nei cui confronti sussisteva un obbligo di assunzione, né nell’ipotesi in cui viene assunto un lavoratore diverso da quello nei cui confronti sussisteva un obbligo di assunzione. A darne notizia è l’INPS con la circolare n. 137/2012 in cui vengono illustrati i principi generali introdotti dalla Riforma Fornero e le conseguenze applicative sui più rilevanti incentivi oggi vigenti, relativi all’assunzione dei lavoratori disoccupati o in CIGS da almeno 24 mesi e dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.

I principi generali – Come è noto, la Riforma Fornero ha modificato la disciplina degli incentivi all’assunzione mediante l’introduzione dei seguenti principi generali: variazione dello stato di disoccupazione, rilevante anche in materia di incentivi; abrogazione – a decorrere dal primo gennaio 2017 - degli incentivi per l’assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità; abrogazione – a decorrere dal primo gennaio 2013 - del contratto di inserimento; introduzione – a decorrere dal primo gennaio 2013 – di un nuovo incentivo per l’assunzione di lavoratori over50 e donne; modifica dell’art. 8, c. 9, L. n. 407/1990, riguardante gli incentivi per l’assunzione dei lavoratori disoccupati o in CIGS da almeno 24 mesi; mantenimento (al 10%) dell’aliquota agevolata applicabile a tutti quegli incentivi, la cui specifica disciplina rinvia alla contribuzione dovuta per gli apprendisti.

Obbligo di assunzione
– Come precisato in premessa, non è possibile fruire degli incentivi se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva. Inoltre, vengono esclusi dagli incentivi anche i lavoratori che, pur avendo diritto all'assunzione, vengono utilizzati mediante contratto di somministrazione.

Cumulo incentivi – Altro principio importante stabilisce che per determinare il diritto agli incentivi e la loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso datore di lavoro, a titolo di lavoro subordinato o somministrato. Al riguardo, si ricorda che non possono essere cumulati le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo. In particolare, spiega l’INPS, tale principio prevede un’equivalenza tra l’utilizzazione diretta e indiretta di uno stesso lavoratore, per cui la durata massima prevista dalle varie norme, che contemplano incentivi all’assunzione, deve essere valutata considerando sia gli incentivi goduti quando il lavoratore era alle dirette dipendenze di un determinato soggetto sia gli incentivi goduti durante eventuali periodi di utilizzazione indiretta, da parte dello stesso soggetto mediante un contratto di somministrazione.

C.O. tardive
– Infine, si precisa che l'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l'instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione, producono la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.

 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy