Premessa – Stop allo sgravio contributivo triennale previsto dalla Legge n. 407/1990. Infatti, il ddl Stabilità 2015 ha espressamente eliminato – a decorrere dal 1° gennaio 2015 - l’incentivo che garantiva per 36 mesi la possibilità di evitare il versamento all’INPS dei contributi dovuti, previa assunzioni a tempo indeterminato di disoccupati dal almeno 24 mesi o di lavoratori in cassa integrazione da almeno 24 mesi. Lo sgravio, in particolare, è pari al 50% dei contributi dovuti; percentuale, questa, che sale al 100% se l’assunzione viene fatta da parte di imprese operanti in un territorio del Mezzogiorno ovvero da una impresa artigiana (a prescindere dal luogo in cui si è svolta la prestazione lavorativa). Dunque, rimangono ancora poche settimane per i datori di lavoro che intendono assicurarsi lo sgravio di cui alla suddetta legge.
Legge n. 407/1990 – L’agevolazione, che sparirà con il nuovo anno, è lo sgravio contributivo di cui alla Legge n. 407/1990. Esso, in particolare, spetta esclusivamente a fronte di assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o di lavoratori in CIGS da almeno 24 mesi. Quanto all’importo dell’agevolazione, esso corrisponde al 50% dei contributi dovuti, ovvero al 100% in caso di assunzioni eseguiti nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, oppure da imprese artigiane. Da notare, inoltre, che tali incentivi spettano anche nel caso di assunzioni di ex dipendente che sia stato licenziato, ma che abbia nuovamente maturato i requisiti di legge.
Riforma Fornero – La suddetta normativa è stata recentemente modificata dalla Riforma Fornero (L. n. 92/2012), rendendo più accessibile lo sgravio nei casi di licenziamento. In precedenza, infatti, lo sgravio era impedito da qualunque genere di licenziamento, ora invece lo è solo per licenziamenti intimati per GMO (giustificato motivo oggettivo) o per riduzione del personale. In quest’ultimo caso, però, spetta se il datore di lavoro ha preventivamente offerto il lavoro ai lavoratori licenziati e questi rifiutano. La Riforma Fornero, inoltre, ha previsto che dal 18 luglio 2012 l'incentivo ex lege n. 407/1990 va riconosciuto anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di precedente rapporto a termine se, qualora il rapporto fosse cessato invece di essere trasformato, il lavoratore avrebbe maturato un'anzianità di disoccupazione non inferiore a 24 mesi.
Ddl Stabilità 2015 – L’eliminazione della legge 407 è prevista dalla Manovra Finanziaria 2015, la quale ha compensato la soppressione della norma con l’introduzione di un altro sgravio contributivo, sempre triennale, per le assunzioni effettuate nell’anno 2015 (1° gennaio 2015-31 dicembre 2015). L’agevolazione, in tal caso, è pari a 8.060 euro.
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