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Premessa – Non è possibile totalizzare i periodi di lavoro usuranti svolti in Paesi membri dell’UE con quelli italiani. Infatti, visto che la materia è regolata da una legislazione speciale con caratteristiche e presupposti del tutto eccezionali (D.Lgs. n. 67/2011), si deve continuare a non totalizzare i bonus o maggiorazioni contributive relativi a periodi di lavoro corrispondenti ad attività usuranti svolte in altri Stati membri dell’UE. Ne consegue che non è possibile accedere al prepensionamento previsto dal citato decreto legislativo per periodi di lavoro corrispondenti ad attività usuranti svolte all’estero, con riferimento alle quali non è possibile accertare il possesso degli stringenti requisiti stabiliti dalla normativa nazionale. A chiarirlo è l’INPS con il messaggio n. 6878/2013, a seguito di numerose segnalazioni di romeni che chiedevano il riconoscimento dei bonus o maggiorazioni contributive relativi a periodi di lavoro, spesso di lunga durata, corrispondenti ad attività usuranti svolte in Romania.
La normativa – Il D.Lgs. n. 67/2011 riconosce ai lavoratori dipendenti impegnati in lavori o
attività particolarmente faticose o pesanti (c.d. “usuranti”), il diritto a conseguire il pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti. Nella platea dei lavoratori esposti ad attività usuranti, l’anticipo viene concesso solo a quelli che abbiano svolto un’attività usurante per un periodo pari almeno a 7 anni degli ultimi 10, per le pensioni maturate fino al 2017, mentre a decorrere dal 2018 sarà necessario aver svolto un’attività usurante per almeno metà della vita lavorativa.
No alla totalizzazione – Come precisato in premessa, non è possibile totalizzare i bonus o maggiorazioni contributive relativi a periodi di lavoro corrispondenti ad attività usuranti svolte in altri Stati membri dell’Unione europea. Pertanto, non trova applicazione il beneficio del pensionamento anticipato previsto dal citato decreto legislativo per periodi di lavoro corrispondenti ad attività usuranti svolte all’estero, con riferimento alle quali non è possibile accertare il possesso degli stringenti requisiti stabiliti dalla normativa nazionale. Analoga interpretazione si ha per i periodi assicurativi esteri correlati ad attività lavorative comportanti esposizione all’amianto, con riferimento in particolare ai bonus o maggiorazioni contributive contenuti nei formulari “E 205” provenienti da istituzioni comunitarie.