28 agosto 2012

Attrezzature. I chiarimenti del MLPS sulle verifiche periodiche

Il termine dei 30 giorni per la richiesta cumulativa di verifica delle attrezzature scatta dal giorno stesso in cui l’interessato la richiede
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – A causa di numerose richieste di chiarimento in merito all’applicazione del D.M. 11.04.2011, il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 23/2012, ha fornito importanti delucidazioni sulla richiesta di verifica periodica successiva alla prima, quali attrezzature di lavoro noleggiate senza operatore, ai carrelli commissionatori, ecc. Vediamoli nel dettaglio.

Più attrezzature di lavoro – Il primo quesito concerne la richiesta di verifica periodica successiva alla prima, per più attrezzature di lavoro, con differimento dei termini temporali. In particolare, chiarisce la circolare ministeriale, per semplificare la procedura il datore di lavoro può fare richiesta cumulativa di verifica di più attrezzature, aventi scadenze diverse, indicando, per ognuna di esse, la data effettiva della richiesta di verifica. In questo caso, i termini dei 30 giorni saranno riferiti alle date effettive di richiesta di verifica; in assenza, vale per ognuna di esse la data di comunicazione della richiesta cumulativa. Quanto alla procedura, l’ASL/ARPA dovrà comunicare al datore di lavoro, entro 30 giorni dalla data della comunicazione della richiesta cumulativa con differimento dei termini, l’impegno scritto a portare a compimento la verifica periodica nei 30 giorni successivi alla data effettiva di richiesta di verifica. Tuttavia, chiarisce il Ministero, resta ferma la possibilità per il richiedente di indicare espressamente un’altra data, da cui far decorrere i 30 giorni, posteriore alla data riportata nella comunicazione di richiesta di verifica della suddetta singola attrezzatura.

Casi particolari
– Un discorso a parte meritano i generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell’acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiori a 116 kw e serbatoi di GPL. Le suddette attrezzature, infatti, se non sono necessarie all’attuazione di un processo produttivo, non devono essere assoggettate alle verifiche periodiche di cui al D.M. 11.04.2011. E non solo. Ma anche alle centrali termiche non necessarie all’attuazione di un processo produttivo e ai serbatoi di GPL non asserviti a processi produttivi.

Attrezzature escluse dalle verifiche
– Successivamente il Ministero del Lavoro elenca tutte le attrezzature esonerate dall’obbligo di verifica, ossia: i sistemi di movimentazione e sospensione di allestimenti scenici, comunemente denominati “macchine speciali composte da tiri elettrici a uno o più funi”; i ponti sollevatori per veicoli ed i carrelli commissionatori.

Spostamento delle attrezzature di lavoro
– Con riferimento, invece, alle comunicazioni di spostamento dell’attrezzatura di lavoro di cui all’Allegato II, punto 5.3.3. del D.M. 11.04.2011, la circolare chiarisce che essi sono funzionali alla richiesta di verifica periodica all’INAIL o all’ASL. Pertanto, nel caso di spostamento dell’attrezzatura sarà cura del datore di lavoro comunicarne lo spostamento al soggetto titolare della funzione presso il quale si è inoltrata la richiesta e, contestualmente, inviare una nuova richiesta al soggetto titolare della funzione competente per territorio ove si andrà a utilizzare la stessa attrezzatura.

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