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Scaduto il termine del 6 luglio 2016, ultimo giorno utile per il versamento dei contributi senza maggiorazione, gli artigiani e commercianti ed i liberi professionisti iscritti alla GS INPS possono sempre ottemperare all’adempimento, entro il 22 agosto 2016 (il 20 cade di sabato), scontando una maggiorazione a titolo d’interesse dello 0,4%.
Il versamento ha come oggetto i contributi a “saldo 2015” e primo “acconto 2016”, mediante versamento con il mod. F24.
Attenzione. La maggiorazione dovrà essere versata separatamente dai contributi, utilizzando la causale contributo “API” (artigiani) o “CPI” (commercianti) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo, oppure ancora con la causale “DPPI” nel caso dei liberi professionisti.
Nuova scadenza – Ciò detto, gli artigiani e commercianti e liberi professionisti (gestione separata INPS) potevano versare i contributi, senza maggiorazione - per il saldo 2015 ed il primo acconto 2016 - entro il 6 luglio 2016. Spirato tale termine, gli interessati potranno comunque adempiere all’obbligo contributivo, in quanto la legge consente loro di versare l’importo dovuto, entro il 22 agosto 2016 (il 20 cade di sabato).
Si ricorda, infatti, come il termine originariamente fissato per il 16 agosto è stato differito dal decreto semplificazioni burocratiche (art. 3-quarter della L. n. 44/2012), il quale afferma che gli adempimenti fiscali – compresi i premi assicurativi e/o dei relativi accessori – che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione.
In ogni caso, bisogna comunque versare la maggiorazione dello 0,4% in quanto non si è provveduto al relativo versamento entro il 6 luglio 2016.
La rateizzazione – A tal proposito, si rammenta che le categorie di lavoratori in commento possono godere della rateizzazione dei versamenti contributivi alle seguenti condizioni:
Compensazione – Infine, si ricorda che è possibile avvalersi del meccanismo della compensazione dei contributi versati in misura eccedente rispetto al dovuto. In particolare, per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti, le domande per effettuare le operazioni indicate dovranno essere presentate esclusivamente online sul sito dell’INPS (www.inps.it), selezionando dall’opzione “Elenco di tutti i servizi” l’applicazione “Cassetto previdenziale artigiani e commercianti”; poi, dal menu posto a sinistra dello schermo bisogna selezionare: “Domande telematizzate” -> “Compensazione contributiva” o “Rimborso”.
L’importo eventualmente risultante a credito dal Quadro RR del Modello UNICO 2016 può essere portato in compensazione nel modello di pagamento unificato F24.