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Premessa – A breve i lavoratori autonomi che eccedono la quota di reddito minimale e i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dovranno versare il “saldo 2011” e il primo “acconto 2012”. Infatti, il prossimo 9 luglio è l’ultimo giorno utile per il pagamento dei suddetti contributi, i quali potranno comunque versarli entro il 20 agosto 2012, scontando una maggiorazione, a titolo di interesse dello 0,40%. Al riguardo, si precisa che la maggiorazione dovrà essere versata separatamente dai contributi, utilizzando la causale contributo “API” (artigiani) o “CPI” (commercianti) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo, oppure ancora con la causale “DPPI” nel caso dei liberi professionisti. A ricordarlo è l’INPS con la circolare n. 90 del 27 giugno 2012 a seguito di uno scambio di dati con l’Agenzia delle Entrate, inoltrando altresì un prospetto di liquidazione contenente l’indicazione degli importo e delle causali per il versamento dei contributi previdenziali relativi all’anno 2012, nonché una lettera esplicativa delle modalità di determinazione degli importi dovuti dai commercianti e artigiani.
La proroga – A tal proposito appare doveroso ricordare che la scadenza è stata oggetto di proroga a causa del DPCM del 6 giugno 2012. Infatti, all’art. 1 del citato decreto è stato previsto lo slittamento dei termini: dal 18 giugno 2012 al 9 luglio 2012, senza alcun pagamento aggiuntivo dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e dalla dichiarazione unificata annuale. La proroga, inoltre, riguarda esclusivamente le persone fisiche, mentre per tutti gli altri soggetti lo spostamento in avanti delle scadenze si riferisce soltanto alle attività interessate dagli studi di settore.
Reddito imponibile – Per quanto riguarda il reddito da assoggettare all’imposizione dei contributi previdenziali, l’INPS fa presente che deve essere preso in considerazione il totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2011, al netto delle eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti scomputate dal reddito dell’anno. Mentre per i soci di S.r.l. iscritti alle gestioni degli artigiani o dei commercianti la base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d’impresa, è costituita dalla parte del reddito d’impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili, ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza. Per i soggetti che fruiscono del regime semplificato la base imponibile per il calcolo dei contributi dovuti viene determinata come segue: CM6 (reddito lordo o perdita) – CM6 (perdite pregresse). Il reddito da assoggettare a imposizione contributiva previdenziale, infatti, deve essere considerato al netto delle perdite pregresse, ma al lordo dei contributi previdenziali, che il contribuente dovrà indicare nel rigo CM7.
Rateizzazione – I commercianti e gli artigiani, inoltre, hanno la facoltà di rateizzare i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile, con esclusione quindi dei contributi dovuti sul minimale predetto. Mentre per i liberi professionisti la rateazione può essere effettuata sia sul contributo dovuto a saldo per l’anno di imposta 2011 che sull’importo del primo acconto relativo ai contributi per l’anno 2012. Nel caso in cui il soggetto interessato si avvalga di tale scelta, l’INPS rammenta che la prima rata deve essere corrisposta entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell’acconto differito; le altre, invece, alle scadenze indicate nel modello Unico persone fisiche 2012. In ogni caso il pagamento rateale va completato entro il mese di novembre 2012.
Compensazione – Se nel Quadro RR del modello UNICO 2012 risulta eventualmente un importo a credito, quest’ultimo può essere portato in compensazione nel modello di pagamento unificato F24. A tal fine il contribuente dovrà compilare uno o più righi di uno o più modelli F24 indicando la causale contributo AP o AF (artigiani) o CP o CF (commercianti), il codice sede, il codice INPS (17 caratteri) relativo alla riscossione dell’anno 2010, se il credito è evidenziato nella colonna 16 o 28 del Quadro RR (credito dell’anno precedente) o dell’anno 2011 se il credito emerge dalla dichiarazione 2012 (i codici INPS sono rilevabili dai prospetti inviati unitamente ai modelli F24 dei predetti anni).