C’è ancora tempo per i lavoratori autonomi che non hanno ottemperato al versamento dei contributi (scaduto il 16 giugno scorso). Questi ultimi, infatti, per i quali non sono stati elaborati gli studi di settore, potranno versare – entro il 16 luglio 2015 - i contributi previdenziali a saldo 2014 e primo acconto 2015, scontando una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse. Per il pagamento dei contributi INPS va compilato il modello F24, così come per l’Irpef, l’Irap e le altre imposte scaturenti dalla dichiarazione dei redditi.
Ambito soggettivo – I contribuenti interessati all’adempimento sono:
• i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e terziario;
• i lavoratori autonomi che determinano il reddito di arte e professione e sono iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995 n. 335.
Al riguardo, appare utile ricordare che tali soggetti sono tenuti a compilare il quadro RR del modello Unico PF 2015; e in particolare, la sezione I per gli artigiani e commercianti e la sezione II per i liberi professionisti.
In merito all’individuazione dell’ammontare del reddito da assoggettare all’imposizione dei contributi previdenziali, gli artigiani e commercianti devono prendere in considerazione il totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2014, al netto delle eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti, scomputate dal reddito dell’anno.
Mentre per i liberi professionisti la base imponibile è rappresentata dalla totalità dei redditi prodotti quale reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF compreso quello in forma associata e/o quello proveniente – se adottato dal professionista – dal “regime dell’imprenditoria giovanile”.
Modello F24 – Come precisato in premessa, il versamento dovrà essere effettuato mediante il mod. F24, i cui codici tributo si differenziano in base alla tipologia di lavoratore autonomo che effettua il pagamento. In particolare, i codici che dovranno essere utilizzati dagli artigiani e commercianti sono:
• “AP” – Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale (Gestione artigiani);
• “CP” – Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale (Gestione commercianti).
A tal proposito, è importante sottolineare che la somma dell’interesse corrispettivo (0,40%) deve essere versata separatamente dai contributi, utilizzando le seguenti causali contributo:
• "API" (artigiani) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo;
• "CPI" (commercianti) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo.
Mentre per i liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS, i codici da utilizzare sono i seguenti:
• “PXX” - Contributo per saldo o acconto a debito del professionista (o a credito se posto in compensazione), così come risultante dal quadro RR del modello Unico.
Si precisa che la causale va utilizzata per i versamenti in unica soluzione dei professionisti iscritti alla Gestione Separata non titolari di pensione (diretta o indiretta), e non titolari di ulteriori contemporanei rapporti assicurativi;
• “P10” - Contributo per saldo o acconto a debito del professionista (o a credito se posto in compensazione), così come risultante dal quadro RR del modello Unico.
La causale va utilizzata per i versamenti in unica soluzione dei professionisti iscritti alla Gestione Separata titolari di pensione (diretta o indiretta) e/o di ulteriori contemporanei rapporti assicurativi.
Mentre per il versamento della maggiorazione (0,40%) va utilizzato il codice “DPPI”.
Rateizzazione - Passando alla rateizzazione, l’INPS rammenta che gli artigiani e i commercianti possono rateizzare solo i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile, con esclusione quindi dei contributi dovuti sul minimale. Mentre per i liberi professionisti la rateazione può essere effettuata sia sul contributo dovuto a saldo per l’anno di imposta 2014 che sull’importo del primo acconto relativo ai contributi per l’anno 2015.
La prima rata deve essere corrisposta entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell’acconto differito; le altre rate invece vanno versate alle scadenze indicate nel modello UNICO PF 2015. In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre 2015.
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