3 ottobre 2011

Autorità portuali. Esonerati dal contributo contro la disoccupazione involontaria

Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa. L’INPS, con il messaggio n. 17933 del 19 settembre 2011, ha chiarito che il personale dipendente delle Autorità Portuali, nonché enti pubblici non economici istituiti dall’art. 6 della L. n. 84/94, possono essere esonerati dal versamento del contributo contro la disoccupazione involontaria purché il rapporto di lavoro dei dipendenti delle predette Autorità sia assistito dalla c.d. stabilità d’impiego.

Esonero dall’assicurazione contro la disoccupazione involontaria. La L. 133/2008 art. 20, c. 4, 5 e 6, a partire dal 1° gennaio 2009 ha esteso l’obbligo assicurativo contro la disoccupazione involontaria al personale dipendente da aziende pubbliche, aziende esercenti pubblici servizi e aziende private, ancorché il rapporto di lavoro di tale personale sia assistito da stabilità d’impiego. Continuano ad essere esonerati dalla predetta assicurazione i dipendenti delle pubbliche amministrazioni - intendendosi per tali, come precisato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, quelle espressamente indicate dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 tra le quali, si rammenta, sono ricompresi gli enti pubblici non economici – a condizione che il rapporto di lavoro degli interessati sia caratterizzato dalla stabilità d’impiego.

Accertamento della stabilità d’impiego. La procedura per l’accertamento della stabilità d’impiego è tutt’oggi quella stabilita dall’art. 36 del D.P.R. n. 818/57. Tale norma delinea due distinti sistemi per giungere alla rilevazione della esistenza della stabilità d’impiego. Il primo si configura come riconoscimento “ex lege” ed è basato sulla diretta rilevazione della condizione di stabilità, come desumibile dalle “norme regolanti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni”. Il secondo, invece, presuppone un provvedimento di accertamento da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in ordine alla sussistenza della stabilità d’impiego, atto necessario ove non ricorrano le condizioni per il riconoscimento ex lege ed i cui effetti decorrono dalla data della domanda presentata dalla amministrazione pubblica interessata.

Le Autorità Portuali. Le Autorità Portuali, quali enti pubblici non economici, sono assoggettate alla disciplina posta dall’art. 32, lett b) della legge n. 264/49; pertanto, possono essere esonerate dal versamento del contributo contro la disoccupazione involontaria purché il rapporto di lavoro dei dipendenti delle predette Autorità sia assistito dalla c.d. stabilità d’impiego.

L’intervento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. In materia di stabilità d’impiego è altresì intervenuto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il quale, con nota n. 52293 del 7 aprile 2004, ha ribadito che la sussistenza della stabilità d’impiego deve essere accertata attraverso la verifica dei seguenti parametri: 1) la normativa, regolante il rapporto di lavoro in azienda, deve prevedere una tassativa predeterminazione di puntuali e ristretti casi di carattere oggettivo in ordine alle ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, che si devono, pertanto, porre come specifiche eccezioni ad una garanzia “a priori” del posto di lavoro; 2) ai fini della legittimità del licenziamento, deve ricorrere la giusta causa così come indicato all'art. 2119 del c.c., e non anche il giustificato motivo, di cui all'art. 3 della legge n. 604/66 ed all’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori.

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