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Premessa – Come è noto, a seguito delle avversità atmosferiche verificatesi nel 2011 nelle province di La Spezia e Massa Carrara, Genova, Livorno, Ginosa, Matera e Messina, il Governo ha differito al 16 luglio u.s. i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali. Ora, a causa della tardiva pubblicazione dell’OPCM (12 luglio 2012), è stata concessa un’ulteriore proroga; pertanto, il primo versamento contributivo potrà essere effettuato entro il 20 agosto 2012 versando le prime due rate (luglio e agosto). Lo comunica l’INPS con la circolare n. 101 del 25 luglio 2012 dettandone le relative istruzioni operative.
I destinatari – I soggetti beneficiari della proroga sono esclusivamente i soggetti che hanno subito il fermo della propria attività economica o sono stati oggetto di ordinanza di sgombero da parte della competente autorità comunale, ovvero sono destinatari di provvedimenti di sgombero o di evacuazione dalla propria abitazione e rientranti nelle seguenti categorie: i datori di lavoro privati, anche del settore agricolo e di lavoro domestico; i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli); iscritti alla gestione separata (committenti, liberi professionisti, ecc.). Al riguardo, l’Istituto previdenziale chiarisce espressamente che per poter godere della suddetta proroga è necessario che l’attività sia iniziata prima degli eventi atmosferici verificatisi l’anno scorso.
I periodi di sospensione – Quanto ai periodi di sospensione, ricordiamo che i contributi previdenziali e assistenziali oggetto di differimento sono quelli con scadenza legale di versamento nell’arco temporale:
- dal 1° ottobre 2011 al 30 giugno 2012 per le province di La Spezia e Massa Carrara;
- dal 4 novembre 2011 al 30 giugno 2012 per la provincia di Genova e di Livorno;
- dal 1° marzo 2011 al 30 giugno 2012 per il comune di Ginosa;
- dal 18 febbraio 2011 al 30 giugno 2012 per la provincia di Matera;
- dal 22 novembre 2011 al 30 giugno 2012 per la provincia di Messina.
Pagamento dilazionato - Per poter adempiere al versamento contributivo in questione, i soggetti interessati dovranno presentare, entro il 24 agosto p.v., una domanda di pagamento dilazionato alla Sede INPS territorialmente competente. L’elenco degli ammessi potrà essere consultato sul sito www.gazzettaufficiale.it, selezionando dalla “Lista delle G.U. (Serie Generale) pubblicate negli ultimi 60 giorni” la n. 161 del 12 luglio 2012.
Modalità di pagamento – Per quanto concerne le modalità di pagamento, è prevista la possibilità di versare i contributi sospesi in un numero massimo di sei rate mensili di pari importo senza applicazione di oneri accessori. La prima rata, come precisato in premessa, potrà essere pagata entro il 20 agosto 2012 versando le prime due rate (luglio e agosto). In ogni modo l’importo minimo da versare per ciascuna rata non deve essere inferiore a 50 euro, altrimenti dovrà essere rideterminato il numero delle rate in modo tale da rispettare la soglia minima. Qualora l’interessato non intenda avvalersi della dilazione in sei rate mensili ovvero il cui importo da restituire sia inferiore a 100 euro, potrà versare il dovuto in unica soluzione entro il 20 agosto 2012. Lo strumento attraverso il quale è possibile adempiere al versamento dei contributi sospesi è il modello F24; tuttavia, l’INPS fa riserva nel fornire precise indicazioni in merito. Inoltre, l’interessato dovrà fare particolare attenzione all’atto del pagamento, in quanto non è possibile rimborsare ciò che è stato già versato.
Ritardo dei versamenti contributivi – L’INPS, infine, concede più tempo anche ai soggetti che hanno subito per un periodo almeno di 15 giorni particolari disagi (quali interruzione della viabilità, sospensione delle utenze di elettricità, acqua e gas) per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. Originariamente l’OPCM garantiva a tali soggetti la possibilità di adempiervi entro il 16 luglio u.s. senza l’applicazioni di sanzioni ed interessi. Ora, invece, l’Istituto previdenziale chiarisce che tali soggetti possono versare i contributi omessi in un'unica soluzione, senza aggravio di sanzioni e oneri accessori, entro il prossimo 16 ottobre. In tal caso, i beneficiari dovranno presentare all’INPS un’apposita domanda entro il 24 agosto p.v., corredata da una dichiarazione attestante che il mancato versamento dei contributi previdenziali è dovuto a causa dell’interruzione della viabilità, alla sospensione delle utenze di elettricità, acqua e gas, per almeno 15 giorni, conseguenti agli eventi indicati nell’OPCM del 12 luglio 2012.