Rilascio del Durc flessibile. Infatti, è possibile ottenere Documento Unico di Regolarità Contributiva anche quando l’impresa è in concordato preventivo (c.d. in continuità dell’attività aziendale), purché il piano di risanamento finalizzato alla prosecuzione della propria attività, contempli l’integrale soddisfazione dei crediti degli Istituti previdenziali e delle Casse edili, nonché dei relativi accessori di legge. Tale soluzione, peraltro, risulta coerente con le finalità sottese alla procedura concorsuale poiché consente in concreto all’impresa di continuare a operare sul mercato garantendo la prosecuzione dell’attività aziendale e la salvaguardia dei livelli occupazionali.
A chiarirlo è stato l’INPS con il messaggio n. 2835/2015.
Concordato preventivo – Il concordato preventivo, che deve prevedere la continuità dell’attività lavorativa, da un lato, risulta finalizzata al risanamento di imprese che versano in uno stato di crisi “non strutturale”; dall'altro, presupponendo la prosecuzione dell'attività aziendale, si incentra necessariamente su di un piano, che viene validato da un professionista e omologato dal competente Tribunale, mediante il quale l'azienda “si accorda” con i creditori riguardo alle tempistiche e alle modalità di pagamento dei debiti, sorti precedentemente alla presentazione della domanda di concordato.
Interpello n. 41/2012 – Già con l’interpello n. 41/2012 il Ministero del Lavoro ha affrontato la problematica dei requisiti necessari, ai fini del rilascio del Durc, nel caso di imprese in concordato preventivo c.d. “in continuità dell’attività aziendale” ex art. 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare). Con l’occasione, il Ministero del Welfare ha concesso la possibilità del rilascio della regolarità contributiva per l’impresa ammessa al concordato preventivo con continuazione dell’attività ex art. 186-bis L.F. qualora il piano, omologato dal Tribunale, contempli l’integrale assolvimento dei debiti previdenziali e assistenziali contratti prima dell’attivazione della procedura concorsuale e sia espressamente prevista la c.d. “moratoria” (art. 186-bis, comma 2, lett. c) della L.F.) per un periodo non superiore a un anno dalla data dell’omologazione. Trascorso detto periodo, infatti, la sospensione cessa di avere effetto e l’impresa, in mancanza di soddisfazione dei crediti assicurativi, deve essere “attestata” come irregolare.
Tuttavia, nonostante le precisazioni del Ministero del Lavoro si sono venute a creare delle situazioni di criticità per le imprese che, una volta presentata domanda di concordato preventivo con continuità aziendale, nelle more del perfezionamento della procedura di omologa, si sono trovate nell’impossibilità di adempiere agli obblighi contributivi sorti anteriormente al deposito della domanda di concordato, non potendo di conseguenza ottenere il rilascio del Durc.
A tutto ciò, si aggiungono i possibili ritardi che la procedura di omologa subisce nel corso del suo perfezionamento, pregiudicando l’intero processo di rilascio del prezioso documento.
Chiarimento MLPS - Ciò ha portato il ministero del Lavoro ad affrontare nuovamente la tematica in una recente nota (la n. 6666/2015) specificando che “la pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese già integri la fattispecie di cui all’art. 5, comma 2, lett. b), del D.M. 24 ottobre 2007” in virtù del quale la regolarità contributiva può essere attestata in caso di sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative.
Di conseguenza, è possibile rilasciare il Durc sempre che, trattandosi di concordato con continuità dell’attività aziendale ex art. 186-bis, il piano contempli l’integrale soddisfazione dei crediti degli Istituti previdenziali e delle Casse edili nonché dei relativi accessori di legge.
Nella suddetta nota, inoltre, è stato specificato che la pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese ai sensi dell’art. 161 L.F., determina il divieto per i creditori per titolo o causa pregressa di intraprendere azioni esecutive ai sensi dell’art. 168 L.F. nel rispetto del principio di par condicio creditorum.
Tale divieto, in particolare, comporta implicitamente il divieto di pagamento dei debiti anteriori dal momento che, ove il creditore ottenesse in virtù di un adempimento spontaneo un pagamento che, al contrario, non è possibile ottenere per esecuzione forzata, risulterebbe parimenti violato il predetto principio di parità di trattamento dei creditori.