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Il Consiglio Nazionale e la Fondazione Studi dei Commercialisti hanno pubblicato il documento dal titolo “Il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione alla luce delle novità introdotte dal correttivo” (allegato).
Non previsto nella versione originaria del Codice della crisi, il PRO (piano di ristrutturazione soggetto a omologazione) è stato introdotto dal d.lgs. n. 83 del 17 giugno 2022, che ha recepito la Direttiva Insolvency, e successivamente è stato modificato dal d.lgs. n. 136/2024 (decreto correttivo del Codice della crisi).
Il Piano di Ristrutturazione Soggetto a Omologazione (PRO), un istituto inizialmente non previsto dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII) del 2019, è stato introdotto in Italia con il D.Lgs. n. 83 del 2022. Questo decreto ha recepito la Direttiva (UE) 2019/1023 (Direttiva Insolvency), inserendo il PRO nel Capo I bis del Titolo IV del CCII, e successivamente modificato dal "decreto correttivo" (D.Lgs. n. 136 del 2024), entrato in vigore il 28 settembre 2024.
La collocazione del PRO tra gli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza (ex art. 2, comma 1, lett. m-bis CCII) risponde all'esigenza di attuare la Direttiva Insolvency. Questa direttiva, all'art. 9, comma 6, stabilisce che il piano deve essere adottato dalle parti interessate, purché in ciascuna classe sia raggiunta la maggioranza dell'importo dei crediti o degli interessi.
L'omologazione da parte dell'autorità giudiziaria, che la Direttiva esclude solo se il piano è approvato da tutte le classi, è invece richiesta quando:
Possono accedere al PRO le imprese commerciali che non rientrano nei parametri dimensionali sanciti dall'art. 2, comma 1, lett. d), CCII. Questo strumento è particolarmente innovativo perché consente al debitore di derogare a tre principi concorsuali tradizionali:
Inizialmente, la dottrina ha cercato di inquadrare il PRO in una posizione intermedia tra gli accordi di ristrutturazione a efficacia estesa e il concordato preventivo. Tuttavia, questa visione è stata successivamente smentita.
Negli accordi di ristrutturazione a efficacia estesa (art. 61 CCII), l'estensione degli effetti ai creditori non aderenti della stessa categoria non è automatica, ma richiede diverse condizioni:
Il PRO si configura come uno strumento preventivo dell'insolvenza, riflettendo un contesto normativo che mira a un approccio proporzionale alla crisi. Questo si allinea con la volontà del legislatore europeo di considerare la liquidazione giudiziale come rimedio estremo, enfatizzando invece la ristrutturazione dell'impresa e la conservazione della continuità aziendale per preservare la gestione in capo all'imprenditore in difficoltà.
Il decreto correttivo ha inoltre introdotto una novità importante: con l'inserimento del comma 1-bis all'art. 64-bis CCII, il PRO ora consente al debitore di proporre il pagamento parziale o dilazionato di tributi e contributi (e relativi accessori) gestiti dalle agenzie fiscali e dagli enti previdenziali. Questa possibilità colma un vuoto normativo precedente, rendendo la procedura più attrattiva per le imprese.