Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza ha introdotto, accanto al tradizionale concordato liquidatorio, un nuovo strumento pensato per i casi in cui nessuna soluzione di continuità o composizione negoziata si dimostri praticabile: il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies CCII).
I due istituti, pur avendo come obiettivo comune la dismissione ordinata dell’attivo, presentano differenze sostanziali in termini di accesso, procedura e ruolo dei creditori. Il professionista incaricato dell’assistenza all’imprenditore deve saper orientare correttamente la scelta, anche in chiave strategica.
Il concordato liquidatorio ordinario può essere presentato in via autonoma, ogni volta che il debitore ritenga opportuno ricorrere a una proposta liquidatoria per soddisfare i creditori in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale.
Al contrario, il concordato semplificato è attivabile solo dopo il fallimento della composizione negoziata, con attestazione dell’esperto che certifichi la non praticabilità di soluzioni diverse dalla liquidazione.
Non si tratta, dunque, di uno strumento alternativo, ma di una soluzione residuale, pensata per salvaguardare un minimo di valore a favore dei creditori, in mancanza di altre vie.
Dal punto di vista operativo, la differenza è netta:
Ciò implica, da un lato, una maggiore rapidità e contenimento dei costi, ma dall’altro una minore articolazione nella costruzione della proposta, che deve essere chiara, documentata e sostenibile fin da subito.
Nel modello ordinario, il consenso dei creditori è il perno dell’intera procedura. Il piano deve essere approvato a maggioranza nelle varie classi, pena l’impossibilità di omologa, salvo eccezioni specifiche.
Nel concordato semplificato, invece, il giudice supplisce al voto, esercitando un controllo più incisivo. È essenziale che la proposta consenta comunque un risultato migliore per i creditori rispetto alla liquidazione giudiziale, anche se non sono previste classi, quorum o maggioranze.
In entrambi i casi, il professionista deve porre massima attenzione alla sostenibilità economica della proposta e alla documentazione probatoria allegata, soprattutto in relazione alla valutazione di convenienza per i creditori.
Gli strumenti non si sovrappongono, ma si completano. Il concordato semplificato non sostituisce quello ordinario, ma offre una risposta pragmatica nei casi più critici, in cui il rischio concreto è la liquidazione giudiziale immediata. Conoscere bene le differenze – e le conseguenze operative – consente al professionista di offrire al cliente una consulenza realmente efficace, anche nei passaggi più delicati della vita d’impresa.