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La transazione con l’Erario entra, in modo strutturato, anche nella composizione negoziata della crisi: non più solo trattative “informali”, ma un perimetro normativo chiaro per proporre pagamenti parziali o dilazionati dei debiti fiscali, con regole e presìdi documentali.
Il tema è centrale in un contesto in cui l’indebitamento fiscale e contributivo delle imprese resta elevato e il recupero coattivo mostra limiti evidenti: da qui l’obiettivo di rendere più efficaci (e più rapide) le soluzioni di risanamento, evitando il trascinarsi della crisi verso esiti liquidatori. Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili con l’Informativa n. 172/2025 ha pubblicato il documento “L’accordo transattivo con l’erario nella composizione negoziata”.
Il documento di studio pubblicato dal CNDCEC e dalla Fondazione nazionale dei commercialisti inquadra l’accordo transattivo nella composizione negoziata come risposta operativa all’aumento del debito fiscale e alle difficoltà di riscossione: nel 2023 l’indebitamento fiscale e contributivo delle imprese ha superato i 55 miliardi e il “magazzino” della riscossione (debiti accertati e non riscossi) arriva a oltre 1.272 miliardi, con svalutazioni che rendono recuperabile solo una quota minima.
Sul piano giuridico, la base è l’art. 23, comma 2-bis, del Codice della crisi (CCII), introdotto dal d.lgs. 136/2024: durante le trattative l’imprenditore può formulare una proposta alle Agenzie fiscali e all’Agenzia delle Entrate-Riscossione per pagare, anche parzialmente o a rate, imposte e accessori, con specifici allegati a supporto e con efficacia subordinata al deposito e all’autorizzazione del giudice. La disciplina si applica alle composizioni negoziate avviate con istanze presentate dal 28 settembre 2024.
L’accordo transattivo opera solo dentro la composizione negoziata e riguarda i tributi “di competenza” delle Agenzie fiscali e dell’Agente della riscossione, con un’esclusione netta: non può coinvolgere i tributi che costituiscono risorse proprie dell’Unione europea. Il documento chiarisce però un passaggio decisivo per la prassi: l’IVA, secondo la relazione illustrativa richiamata, non rientra tra le risorse proprie UE escluse e può quindi essere oggetto di accordo (riduzione o dilazione).
Restano invece due aree critiche. La prima riguarda tributi regionali e locali, che allo stato non sono ricompresi nell’accordo della composizione negoziata, con impatti concreti sui percorsi di risanamento; il testo segnala però l’evoluzione della delega (legge 8 agosto 2025, n. 120) orientata ad estendere la disciplina anche a tributi regionali e locali in più strumenti del CCII.
La seconda area è quella dei contributi previdenziali e assistenziali, per i quali nella composizione negoziata non è prevista falcidia: una disomogeneità rispetto ad altri strumenti (concordato, accordi, PRO) che può perfino scoraggiare l’accesso alla CNC.
La proposta non è “una lettera”: per consentire una valutazione fondata, deve includere due relazioni. La prima, del revisore (o revisore nominato ad hoc), attesta completezza e veridicità dei dati aziendali; la seconda, di un professionista indipendente, attesta la convenienza per il creditore pubblico rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale, richiedendo una vera analisi comparativa (attivo stimabile, stato passivo, costi di procedura, ipotesi di riparto e tempi). Il documento evidenzia anche l’esigenza di contenere i costi, ipotizzando - in assenza di revisore interno - l’affidamento a un unico professionista che cumuli requisiti e iscrizioni richieste.
Se l’accordo viene sottoscritto, va comunicato all’esperto e produce effetti con il deposito in tribunale: il giudice svolge una verifica di regolarità formale (documentazione, firme, assenza di tributi UE esclusi, coerenza minima), senza entrare nella fattibilità del piano, e autorizza l’esecuzione con decreto oppure dichiara l’accordo privo di effetti. Inoltre, coerentemente con la natura volontaria della composizione negoziata, non è previsto “cram down”: nulla può essere imposto all’Erario. L’accordo si risolve di diritto se si apre una liquidazione o se i pagamenti non vengono eseguiti integralmente entro 60 giorni dalle scadenze.
In conclusione, la stessa Informativa CNDCEC sottolinea che il documento nasce per offrire un inquadramento completo (ambito, proposta, ruolo dell’attestatore, sottoscrizione e verifiche del tribunale) e indicazioni operative per il rapporto con le strutture territoriali delle Agenzie fiscali: un tassello utile per rendere più “praticabile” l’istituto nella quotidianità delle trattative.