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Non rimane ancora molto tempo ai lavoratori esposti all’amianto che intendono richiedere il sussidio per l’accompagnamento alla pensione, pari all’importo dell’assegno sociale (448,07 euro per 13 mensilità), previsti dalla Legge di Stabilità 2016 (art. 1 co. 276 della L. n. 208/2015). Infatti, entro il 30 giugno 2016 occorre presentare all’INPS il modello di domanda “AP99 - Istanza per l’accesso ai benefici per i lavoratori esposti all’amianto”, disponibile nella sezione “Modulistica” del sito INPS.
In caso di diniego da parte dell’Istituto Previdenziale, è possibile presentare ricorso entro 30gg dalla data di ricevimento del predetto provvedimento.
A darne notizia è l’INPS con il Messaggio n. 2769/2016.
Legge di Stabilità 2016 – La Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/2015) all’art. 1, co. 276 dispone che “Nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è istituito un fondo con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 finalizzato all'accompagnamento alla quiescenza, entro l'anno 2018, dei lavoratori di cui all'articolo 1, comma 117, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, che non maturino i requisiti previsti da tale disposizione. Le risorse del fondo sono ripartite tra i lavoratori di cui al presente comma sulla base di criteri e modalità stabiliti con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
Il D.I. del 29 aprile 2016 è stato pubblicato sulla G.U. del 10 giugno 2016 con il quale sono stati stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del fondo finalizzato all’accompagnamento alla quiescenza, entro l'anno 2018, dei lavoratori che non maturino i requisiti previsti da tale disposizione.
Destinatari – Possono accedere al sussidio economico, i lavoratori:
Sul punto, si ricorda che ai trattamenti pensionistici di anzianità si applica la disciplina in materia di regime delle decorrenze vigenti prima dell’entrata in vigore del Decreto Legge n. 201 del 2011, ovvero, la c.d. finestra mobile che stabilisce nei confronti di coloro che accedono alla pensione con un’anzianità contributiva non inferiore a 40 anni indipendentemente dall’età un ulteriore posticipo della decorrenza del trattamento pensionistico.