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L’INPS, con la Circolare n. 80 del 21 aprile 2015, ha fornito utili chiarimenti in merito al riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all’art. 13, co. 2 della L. n. 257/1992, che prevede per i lavoratori occupati nelle imprese che utilizzano ovvero estraggono amianto, impegnate in processi di ristrutturazione e
riconversione produttiva, di poter richiedere una maggiorazione dell’anzianità assicurativa e contributiva non superiore a 5 anni ai fini del perfezionamento dei requisiti per la pensione di anzianità. Ora, tale agevolazione si applica anche agli ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica dall’amianto le quali hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento dell’impresa presso cui erano occupati e il cui sito è interessato da piano di bonifica da parte dell’ente territoriale.
ATTENZIONE. La maggiorazione assicurativa e contributiva è pari al periodo necessario a conseguire il diritto alla pensione di anzianità, vigenti prima della Manovra Salva-Italia (D.L. n. 201/2011), utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico nel corso del 2015.
(prezzi IVA esclusa)