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L’INPS, con il Messaggio n. 2489 del 10 aprile 2015, ha comunicato che il termine per presentare le domande di accesso ai benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto è stato differito dal 31 gennaio 2015 al 30 giugno 2015 (art. 10, co. 12-vicies bis del D.L. n. 192/2014, convertito nella L. n.
11/2015). Pertanto, entro tale termine gli assicurati all’Ago (gestita dall’INPS) e all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali (gestita dall’INAIL), dipendenti da aziende che hanno collocato tutti i dipendenti in mobilità per cessazione dell’ attività lavorativa, i quali abbiano ottenuto in
via giudiziale definitiva l’ accertamento dell’avvenuta esposizione all’amianto per un periodo superiore a dieci anni e in quantità superiore ai limiti di legge, possono presentare domanda all’INPS per il riconoscimento della maggiorazione.
La decorrenza delle pensioni da liquidare non può essere anteriore al 1° gennaio 2015.
(prezzi IVA esclusa)