Cinque mesi di tempo in più per presentare all’INPS la domanda di riconoscimento del beneficio previdenziale per i lavoratori esposti all’amianto; infatti, la precedente scadenza del 31 gennaio 2015 slitta al prossimo 30 giugno.
A darne notizia è stato l’INPS con il messaggio n. 2489/2015, superando le indicazioni contenute nella circolare n. 21/2015.
Normativa - La proroga, in particolare, deriva dall’art. 10, co. 12-vicies bis del D.L. n. 192/2014, convertito nella L. n. 11/2015, che ha modificato il termine per la presentazione delle domande contenuto nell’ultima Legge di Stabilità (art. 1, co. 115 della L. n. 190/2014). Quest’ultima norma, in particolare, stabilisce che entro il 31 gennaio 2015 (termine prorogato al 30 giugno 2015) gli assicurati all’Ago e all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, dipendenti da aziende che hanno collocato tutti i dipendenti in mobilità per cessazione dell’attività lavorativa, che abbiano ottenuto in via giudiziale definitiva l’accertamento dell’avvenuta esposizione all’amianto per un periodo superiore a 10 anni, possono presentare domanda all’INPS per il riconoscimento della maggiorazione secondo il regime in cui l’esposizione si è realizzata.
La decorrenza delle pensioni da liquidare non può essere anteriore al 1° gennaio 2015.
Importo del beneficio – Il beneficio, nel dettaglio, consiste nel moltiplicare il periodo di esposizione all’amianto per il coefficiente 1,5 sia ai fini della maturazione del diritto di accesso alla prestazione pensionistica sia ai fini della determinazione dell’importo della medesima.
Soggetti interessati – Possono accedere ai benefici in commento:
- gli assicurati iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, gestita dall’Inps, e all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall’INAIL;
- i dipendenti di aziende che hanno collocato tutti i propri lavoratori in mobilità per cessazione dell'attività lavorativa;
- i soggetti che hanno ottenuto in via giudiziale definitiva l’accertamento dell’avvenuta esposizione all’amianto per un periodo superiore a dieci anni e in quantità superiore ai limiti di legge;
- i soggetti che, avendo presentato domanda successivamente al 2 ottobre 2003, abbiano conseguentemente ottenuto il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all’art. 47 del decreto-legge n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla Legge n. 326/2003.
Soggetti esclusi - Restano invece esclusi dal beneficio in parola gli iscritti ai fondi sostitutivi esclusi ed esonerativi dell’assicurazione generale obbligatoria, nonché i lavoratori non soggetti all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali gestita dall’INAIL.
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