Per usufruire dell’aumento figurativo di 10 anni di anzianità contributiva, a causa di eventi terroristici e stragi di tale matrice, sarà onere dell’interessato produrre, in allegato alla domanda relativa all’attribuzione della maggiorazione contributiva, un’autocertificazione attestante i dati, i requisiti e gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni idonee a qualificare lo status del richiedente.
A chiarirlo è l’INPS con la circolare n. 144/2015.
I benefici - La Legge di Stabilità 2015 (L. n. 190/2014) all’art. 1, co. 163, 164 e 165 ha importato interessanti novità in materia di benefici in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice. In particolare, tre sono le novità principali:
1. aumento figurativo di 10 anni di anzianità contributiva in favore del coniuge e dei figli dell’invalido, anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati successivamente all’evento terroristico;
2. diritto immediato alla pensione diretta per le vittime con grado di invalidità pari o superiore all’80% anche in casi di posizione assicurativa obbligatoria inerente al rapporto di lavoro dell’invalido aperta successivamente all'evento terroristico;
3. rideterminazione della retribuzione pensionabile per incrementi di pensione e di trattamenti di fine rapporto e di fine servizio in favore di soggetti che hanno presentato domanda entro il 30 novembre 2007.
Aumento contributi figurativi – Con riferimento alla prima delle suddette novità, l’INPS tiene a precisare che l’aumento figurativo di 10 anni utile ad aumentare, per una pari durata, l’anzianità maturata e la misura della pensione, del Tfr e delle indennità equipollenti (Tfs), spetta a tutti coloro che hanno subito un’invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice. Tale beneficio, a decorrere dal 1° gennaio 2007 spetta anche sui trattamenti diretti dei familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli, anche se maggiorenni, ed in mancanza ai genitori.
In sede di applicazione del suddetto beneficio, è stato precisato che l’attribuzione della maggiorazione compete tanto ai figli esistenti al momento dell’evento terroristico, quanto ai figli nati entro i trecento giorni successivi al verificarsi dell’evento. Per quanto riguarda il coniuge la maggiorazione può essere riconosciuta ai soggetti con i quali vi era un rapporto di connubio al momento dell’evento, ovvero al coniuge divorziato se il divorzio è avvenuto dopo l’evento terroristico. In caso di assenza del coniuge e figli, il beneficio viene concesso ai genitori.
Esso, inoltre, deve essere riconosciuto, su domanda dell’interessato, al coniuge e ai figli dell'invalido anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati successivamente all'evento terroristico, a condizione che tale beneficio non sia stato già attribuito ai genitori della vittima. L’aumento di dieci anni deve essere altresì riconosciuto anche se i nuovi destinatari sono già titolari di un trattamento pensionistico o avevano già ricevuto un trattamento di fine rapporto o di fine servizio.
Nel caso in cui al momento dell’evento terroristico la vittima era coniugata, anche se successivamente è intervenuta sentenza di divorzio, il beneficio in esame non può essere riconosciuto all’eventuale nuovo coniuge e ai relativi figli.
Diritto alla pensione diretta – Per quanto riguarda il diritto immediato alla pensione diretta per le vittime con grado di invalidità pari o superiore all’80%, il beneficio è rivolto, oltre che nei confronti di coloro che erano iscritti ad una forma assicurativa obbligatoria al momento dell’evento terroristico, anche in favore dei soggetti che si siano assicurati successivamente, a nulla rilevando il decorso del tempo ai fini della prescrizione o decadenza per poter usufruire del beneficio in esame. Al fine di accedere al beneficio in esame deve pertanto sussistere un rapporto di lavoro (anche discontinuo o occasionale), con conseguente apertura di posizione assicurativa.
Nell’ipotesi di successivi contratti di lavoro stipulati dall’interessato, ai fini della determinazione dell’importo della pensione, deve prendersi a riferimento la retribuzione percepita nel periodo immediatamente precedente il momento della presentazione della domanda di accesso al beneficio. Mentre nell’ipotesi di contratti di lavoro concomitanti, ai fini della determinazione dell’importo della pensione, deve prendersi a riferimento la retribuzione più favorevole.
Incremento pensione, Tfr e Tfs – Infine, all’art. 1 co. 163 della legge in trattazione è stato previsto che: “Ai fini degli incrementi di pensione e di trattamento di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 e del trattamento aggiuntivo di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 dell'articolo 3, per i soli dipendenti privati invalidi, nonché per i loro eredi aventi diritto a pensione di reversibilità, che, ai sensi della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano presentato domanda entro il 30 novembre 2007, in luogo del 7,5 per cento e prescindendo da qualsiasi sbarramento al conseguimento della qualifica superiore, se prevista dai rispettivi contratti di categoria, si fa riferimento alla percentuale di incremento tra la retribuzione contrattuale immediatamente superiore e quella contrattuale posseduta dall'invalido all'atto del pensionamento, ove più favorevole”.
Per “dipendenti privati” devono intendersi i soggetti appartenenti al settore privato, definito in relazione alla natura del datore di lavoro, indipendentemente dalle gestioni previdenziali cui sono iscritti i lavoratori medesimi. Quindi, a titolo esemplificativo, devono includersi i lavoratori dipendenti di enti pubblici trasformati in società per azioni, già iscritti ai regimi esclusivi (p.es. Cassa depositi e prestiti) mentre non rientrano nel settore privato le P.A.