Premessa – Bonus Irpef più flessibile. Infatti, è stato chiarito che gli 80 euro mensili – che scattano dal corrente mese di maggio o tutt’al più dal mese di giugno in caso di eventuali problemi tecnici legati all’erogazione del credito – spettano anche ai lavoratori in mobilità, cassa integrazione e indennità di disoccupazione. Inoltre, le somme percepite a titolo di incremento della produttività non concorrono al superamento del limite di 26.000 euro, in quanto godono di un’imposta sostitutiva del 10%. Tali somme, però, a esclusivo vantaggio del lavoratore, vengono conteggiate per calcolare l’imposta lorda da confrontare con le detrazioni da lavoro dipendente. A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 9 di ieri. L’Amministrazione Finanziaria è stata chiamata a rispondere su diverse questioni legate al credito di imposta che vanno dai soggetti beneficiari all’applicazione del credito da parte dei sostituti di imposta, passando per il recupero del credito erogato e il coordinamento con altre misure agevolative.
Cig, mobilità e disoccupazione – Tra le diverse risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate, particolarmente interessante è quella riguardante i lavoratori che percepiscono prestazioni a sostegno del reddito. Secondo l’Agenzia, le somme percepite dai lavoratori a titolo di cassa integrazione dai lavoratori a titolo di cassa integrazione guadagni, indennità di mobilità e indennità di disoccupazione costituiscono proventi conseguiti in sostituzione di redditi di lavoro dipendente e, in base al comma 2 dell’art. 6 del TUIR, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti. Pertanto, i percettori di dette somme hanno diritto alle detrazioni per lavoro dipendente previste dal comma 1 dell’art. 13 del TUIR. Ciò detto, il credito va calcolata in riferimento alle erogazioni effettuate nel 2014, tenendo anche conto dei giorni che danno diritto alle indennità. Da notare, inoltre, che anche in tali casi il credito viene riconosciuto in maniera “automatica” dall’ente erogante in qualità di sostituto di imposta, il quale ha l’obbligo di determinare la spettanza del credito e il relativo importo sulla base dei dati reddituali a sua disposizione.
Premi di produttività - Altro chiarimento interessante riguarda l’obbligo di considerare o meno nel calcolo del reddito complessivo (tetto massimo pari a 26.000 euro) anche le somme legate agli incrementi di produttività. Sul punto l’Agenzia delle Entrate premette che la disciplina della detassazione dei premi di produttività è stata recentemente aggiornata dal DPCM del 19 febbraio 2014, il quale concede la possibilità ai lavoratori dipendenti di poter applicare un'imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 10% sui premi di produttività aziendali. Il decreto in commento ha fissato l’importo massimo agevolabile in € 3.000 lordi (500 euro in più rispetto lo scorso anno); mentre l’accesso alla tassazione agevolata è rivolto esclusivamente ai lavoratori che nel 2013 hanno conseguito un reddito di lavoro dipendente non superiore a € 40.000 (stesso importo dell’anno scorso), al lordo delle somme eventualmente assoggettate alla stessa imposta sostitutiva. Al riguardo, viene chiarito che il reddito assoggettato all’imposta sostitutiva in esame non deve essere computato nel reddito complessivo al fine di calcolare l’importo del credito spettante in relazione alla soglia dei 26.000 euro (tetto massimo oltre il quale non è possibile fruire del bonus Irpef).
Bonus agli eredi – L’Agenzia delle Entrate è stata interrogata anche sulle modalità di calcolo del credito di imposta in caso di lavoratore deceduto. Al riguardo, la circolare 8/E ha specificato la possibilità di richiedere il credito nella dichiarazione dei redditi anche ai contribuenti per i quali il credito in commento, spettante per l’anno d’imposta 2014, non sia stato riconosciuto, in tutto o in parte, dai sostituti d'imposta. Il credito spetta, quindi, anche ai lavoratori deceduti in relazione al loro periodo di lavoro nel 2014 e sarà calcolato nella dichiarazione dei redditi del lavoratore deceduto presentata da uno degli eredi, secondo modalità che saranno specificate nel relativo modello. Nel caso in cui il lavoratore sia deceduto dopo l’inizio dell’erogazione del credito da parte sostituto d’imposta, la parte di credito eventualmente maturata nel periodo di paga in cui è avvenuto il decesso, e materialmente percepita dagli eredi, continua a mantenere la sua qualificazione fiscale, quindi non costituisce reddito per gli stessi.
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