23 settembre 2013

Bonus bebè. Serve la fattura per la concessione

L’Istituto previdenziale spiega agli “asili nido” come operare per presentare la richiesta di pagamento del bonus bebè 2013
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – Affinché gli “asili nido” possano godere del bonus bebè 2013, deve produrre regolare fattura all’ufficio prestazioni a sostegno del reddito della sede provinciale INPS competente. In tale documento dovrà essere specificato: il nominativo e il codice fiscale della madre lavoratrice; il numero di mesi di servizio fruiti; il nome e il codice fiscale del minore iscritto alla struttura. Oltre alla fattura va rilasciato anche: il modello di delegazione liberatoria di pagamento e una dichiarazione della madre lavoratrice assegnataria del beneficio economico. A precisarlo è l’INPS con il messaggio n. 14870/2013.

Bonus neonati – La Riforma del mercato del lavoro (L. n. 92/2012) all’art. 4, c. 24, lett. b) ha introdotto, in via sperimentale per gli anni 2013-2015, la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità e in alternativa al congedo parentale, un contributo economico: per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia; ovvero per pagare il servizio di baby-sitting (mediante voucher). Da notare che l’agevolazione è usufruibile negli undici mesi dopo il congedo di maternità. L’importo del beneficio, che dura per un periodo massimo di sei mesi (divisibile solo per frazioni mensili intere) per le lavoratrici dipendenti e massimo 3 mesi per quelle iscritte alla gestione separata, ammonta a 300 euro mensili (omnicomprensivi di tutti gli oneri previsti).

La richiesta – Per poter fruire del suddetto incentivo le mamme lavoratrici interessate hanno dovuto farne richiesta nello scorso mese di luglio, accendendo al portale dell’INPS (www.inps.it) tramite PIN o attraverso il supporto dei pensionati. In particolare, le madri lavoratrici che hanno scelto il beneficio del contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati hanno dovuto indicare anche la struttura erogante servizi per l’infanzia (da ora “asilo nido”) nella quale hanno iscritto il proprio figlio. Ora, l’INPS dovrà comunicare agli “asilo nido” interessati i nominativi delle madri lavoratrici beneficiarie e dei relativi figli, nonché il numero di mesi di beneficio di ciascuna.

Erogazione dei contributi - Il suddetto contributo sarà erogato alle strutture accreditate direttamente dall’INPS, previo invio all’ufficio prestazioni a sostegno del reddito della sede provinciale INPS territorialmente competente - da parte degli “asili nido” - di regolare fattura nella quale dovranno necessariamente essere riportati: il nominativo e il codice fiscale della madre lavoratrice; il numero di mesi di servizio fruiti; il nome e il codice fiscale del minore iscritto alla struttura. Inoltre, gli “asili nido” – oltre alla fattura – sono tenuti ad inviare presso l’ufficio prestazioni a sostegno del reddito, della sede provinciale INPS territorialmente competente, il modello di delegazione liberatoria di pagamento disponibile su sito dell’INPS (www.inps.it). Al riguardo, viene specificato che gli “asili nido” dovranno rilasciare singola fattura per ogni minore la cui madre risulti assegnataria del beneficio in oggetto. Tale fattura potrà essere emessa con cadenza mensile per ogni mese di fruizione dell’asilo da parte del minore, ovvero in forma unica per tutte le mensilità di beneficio, a conclusione della fruizione dello stesso. Inoltre, gli “asili nido” dovranno altresì corredare la suddetta fattura di apposita dichiarazione, allegata al presente della madre lavoratrice assegnataria del beneficio di fruizione del contributo economico per l’acquisto dei servizi dell’infanzia. In mancanza della documentazione sopra citata, l’Istituto non provvederà al pagamento delle fatture afferenti all’effettiva fruizione dei suddetti servizi all’infanzia.

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