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Premessa – Il credito d’imposta, pari al 35%, per le assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato ovvero dei soggetti in possesso di un dottorato di ricerca universitario o di una laurea magistrale, è operativo dal 26 giugno 2012 (entrata in vigore del D.L. n. 83/2012). Il chiarimento arriva finalmente dal decreto attuativo del D.M. 23 ottobre 2013, pubblicato in G.U. il 21 gennaio scorso, che ha fissato le norme da rispettare per la sua operatività. Quindi, i datori di lavoro potranno ora verificare se hanno le condizioni necessarie per poter godere dell’incentivo, in attesa che il Ministero dello Sviluppo economico metta a disposizione una piattaforma informatica per inviare le domande di accesso.
Bonus assunzioni - Si tratta di un incentivo all'occupazione e allo stesso tempo di una spinta all'innovazione scientifica e tecnologica. Una delle caratteristiche sostanziali dell’agevolazione è che si mostra come un aiuto di carattere sistemico e permanente a sostegno del sistema produttivo. Essa viene concessa a seguito di nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato (anche in caso di trasformazione di contratti a tempo determinato o di apprendistato) nella forma del credito d'imposta, pari al 35% del costo aziendale sostenuto per le assunzioni, con un limite massimo di 200.000 euro all'anno per ciascuna impresa. Due sono in pratica le categorie di lavoratori che fanno scattare l’incentivo: le persone in possesso di un dottorato di ricerca universitario conseguito in una università italiana o estera, se riconosciuto equipollente; persone in possesso di laurea magistrale nelle discipline in ambito tecnico o scientifico, elencate nell’allegato 2 del D.L. n. 83/2012. In quest’ultimo caso, i lavoratori devono essere impiegati nelle attività elencate al comma 3 dell’articolo 24, tipiche del settore della ricerca e sviluppo, ossia:
Bonus retroattivo – Come precisato in premessa, siccome il D.L. n. 83/2012 è entrato in vigore il 26 giugno 2012, per quell’anno è agevolabile esclusivamente il costo aziendale sostenuto per le assunzioni o trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 26 giugno in poi. Mentre per gli anni successivi, sono agevolabili i costi sostenuti per le stesse finalità, a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.