22 gennaio 2015

Bonus ricercatori. I motivi di revoca

Il mantenimento dell’incremento occupazionale va indicato sia in sede di compilazione della domanda sia in sede di comunicazione annuale

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la circolare n. 828/2015, ha fornito utili chiarimenti e istruzioni in merito agli adempimenti indispensabili per il mantenimento del credito d’imposta (art. 24 del D.L. n. 83/2012) e per la sua corretta fruizione. In particolare, viene precisato che per evitare la revoca totale del beneficio, le imprese e il soggetto incaricato alla presentazione dell’istanza – possibile dal 12 gennaio scorso fino al 31 dicembre 2015 per i costi sostenuti per le assunzioni nell’anno 2013 - dovranno indicare il numero degli occupati sia in sede di compilazione della domanda sia in sede di comunicazione annuale del mantenimento dell’incremento occupazionale negli esercizi richiesti dalla norma (2 anni successivi all’assunzione per le Pmi e 3 anni per le grandi).

Bonus assunzioni –
In particolare, stiamo parlando dell’agevolazione introdotta dal decreto MISE del 28 luglio 2014, attuativo dell’art. 24 del D.L. n. 83/2012. In sostanza, si tratta di un incentivo all'occupazione e allo stesso tempo di una spinta all'innovazione scientifica e tecnologica. Una delle caratteristiche sostanziali dell’agevolazione è che si mostra come un aiuto di carattere sistemico e permanente a sostegno del sistema produttivo. Essa viene concessa a seguito di nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato (anche in caso di trasformazione di contratti a tempo determinato o di apprendistato) nella forma del credito d'imposta, pari al 35% del costo aziendale sostenuto per le assunzioni, con un limite massimo di 200.000 euro all'anno per ciascuna impresa. I destinatari del beneficio sono tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, individuabili in base all'art. 55 del Tuir, indipendentemente dalla natura giuridica assunta. A essere agevolati sono tutti i lavoratori:
  • in possesso di un dottorato di ricerca universitario, conseguito presso un'università italiana o estera se riconosciuta equipollente in base alla legislazione vigente in materia;
  • in possesso di laurea magistrale in specifiche discipline di ambito tecnico o scientifico, purché impiegati in attività di ricerca e sviluppo (quali ricerca di base, ricerca industriale e sviluppo sperimentale).

Il credito d'imposta, una volta riconosciuto, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

I motivi di revoca – Il testo della circolare del MISE focalizza principalmente la sua attenzione sui motivi di revoca del credito d’imposta, quindi sugli adempimenti che le aziende dovranno osservare per evitare di vedersi negato il bonus. Nel dettaglio i motivi di revoca, che possono essere sia totali che parziali, sono due; vediamoli di seguito. Dunque, costituisce motivo di revoca totale del credito d’imposta concesso il mancato incremento dell’occupazione complessiva (riferita solo ai dipendenti a tempo indeterminato) dell’impresa beneficiaria nei due, o tre, anni successivi a quello in cui è intervenuta l’assunzione per la quale si fruisce del credito d’imposta. Per la verifica di tale condizione, bisogna prendere in considerazione, come dato occupazionale complessivo iniziale, il numero dei dipendenti a tempo indeterminato dell’impresa rilevato dal bilancio approvato dal CdA, ed esposto nella nota integrativa, relativo all’esercizio precedente a quello in cui è intervenuta l’assunzione. Con riferimento alle imprese che nella nota integrativa non hanno indicato il dato occupazionale e per le imprese non tenute alla redazione del bilancio, il dato va rilevato dal libro unico del lavoro indicando il numero totale dei dipendenti a tempo indeterminato in essere al 31 dicembre. Il secondo motivo di revoca è rappresentato dalla mancata conservazione, ovvero dal mancato mantenimento del rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato del personale altamente qualificato per il quale si fruisce del credito d’imposta, per almeno due anni, per le PMI, e per almeno 3 anni per le imprese di grande dimensione. Inoltre, l’eventuale mancata conservazione parziale dei nuovi posti di lavoro per i quali si fruisce del credito d’imposta, inoltre, determina la revoca parziale del credito concesso, con riferimento ai singoli dipendenti per i quali il rapporto di lavoro non è stato conservato. Nessuna revoca, invece, se il dipendente cessato viene sostituito, entro 60 giorni, da un’altra figura professionale avente i requisiti imposti dalla norma e purché l’impresa provveda a darne tempestiva comunicazione attraverso Pec.

Aggiornamento certificazione contabile – Infine, altro chiarimento arriva sul fronte dell’aggiornamento annuale certificazione da effettuarsi con procedura contabile. Sul punto, viene ricordato che il primo aggiornamento annuale della certificazione contabile può essere attestato dal soggetto certificatore al momento della concessione del credito d’imposta. Per gli esercizi successivi, l’aggiornamento della certificazione dovrà essere entro 90 giorni dall’approvazione del bilancio ovvero, per le imprese che non sono tenute all’approvazione del bilancio, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello a cui si riferisce la certificazione.
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