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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Circolare n. 31 del 30 novembre 2015, ha fornito le prime indicazioni e chiarimenti operativi in merito alla nuova indennità di sostegno al reddito riconosciuta in favore dei lavoratori del settore del call center, recentemente disciplinato dal Decreto Interministeriale (Lavoro-Economia) n. 22763 del 12 novembre 2015. Sul punto, è stato precisato che per accedere all’indennità in trattazione l’azienda deve sottoscrivere un accordo in sede governativa presso la Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali – Divisione VI. Successivamente, entro tempi congrui, deve presentare la relativa domanda di concessione al trattamento alla Direzione generale degli ammortizzatori sciali I.O. – Divisione III, Via Fornovo 8, 00192 Roma, a mezzo posta raccomandata A/R, oppure con posta elettronica certifica (Pec) all’indirizzo DGammortizzatorisociali.div3@pec.lavoro.gov.it.
La domanda è disponibile sul sito del Ministero del Lavoro nell’”Area Lavoro”, nella sezione “Ammortizzatori sociali”.
All’atto dell’inoltro dell’istanza, che va presentata in unica soluzione contestualmente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e alle Direzioni Territoriali del Lavoro, l’azienda deve indicare se opta per il pagamento anticipato della indennità da parte dell’INPS oppure per il pagamento diretto da parte dell’azienda stessa.
(prezzi IVA esclusa)