Via libera alla Campagna RED2013. Lo scorso mese di dicembre, infatti, l’INPS ha provveduto a ricostruire a livello centrale, per i soggetti residenti in Italia, le pensioni delle gestioni private che hanno beneficiato di prestazioni collegate al reddito dell’anno 2012.
L’attività di verifica è stata comunicata direttamente dall’INPS con il messaggio n. 802 di ieri.
Conguaglio a credito – Qualora dall’attività di verifica scaturisca un conguaglio a credito per i periodi precedenti e/o una variazione in aumento dell’importo della rata di pensione in pagamento, le procedure dell’INPS hanno provveduto a ricostituire la pensione e ad aggiornare il database delle pensioni con i nuovi dati. In particolare, il ricalcolo è stato effettuato con arretrati al 31 gennaio 2015; quindi, la rata di pensione aggiornata viene posta in pagamento a partire dal mese di febbraio 2015.
Per i conguagli di importo fino a 500 euro, la differenza sarà validata e posta immediatamente in pagamento. In tal caso, all’atto della validazione automatica, la procedura ha provveduto anche alla determinazione delle ritenute IRPEF.
Conguaglio a debito – Con riferimento ai conguagli a debito, la procedura ha preso come riferimento l’ultima rata estratta. Pertanto, la data di fine calcolo arretrati è pertanto gennaio 2015 e l'importo di pensione aggiornato è posto in pagamento dalla rata di febbraio 2015.
In particolare, i conguagli a debito fino a 12 euro non sono stati recuperati.
Per quanto riguarda i recuperi, saranno avviati a partire dalla rata di pensione di giugno 2015 al fine di consentire agli interessati, una volta ricevuta la comunicazione, di segnalare eventuale rettifica di dichiarazioni reddituali errate.
Pensioni non elaborate – Ad essere stati esclusi dalla Campagna RED 2013 sono state le pensioni per le quali i nuclei reddituali presentavano una delle seguenti situazioni: dichiarazione di espatrio; codici fiscali rientrati da CAF diversi da quelli emessi; stato civile dichiarato incongruente con quello di emissione. Restano fuori dalle elaborazioni anche: i soggetti titolari di pensioni previdenza complementare e informazioni provenienti da Agenzia delle entrate non congrue e i soggetti per i quali è presente l’informazione di titolarità di pensione estera e dichiarazione pervenuta esclusivamente da Agenzia delle Entrate. A questi ultimi, in particolare, sarà inviata, a cura della Direzione Generale, la richiesta di integrare la dichiarazione reddituale già resa.
Comunicazioni – Come di consueto, agli interessati verranno inviate comunicazioni differenziate a seconda che il conguaglio prodotto dalla ricostituzione sia a credito o a debito del pensionato.
In particolare, nel caso di indebiti, è previsto l’invio del modello “TE08IND”. Mentre per tutte le altre posizioni è stato predisposto il modello “TE08”.
Differente è la situazione dei soggetti le cui informazioni reddituali per l’anno 2012 non risultano rientrate. In tali casi, sarà notificata la sospensione da parte dell’INPS con lettera raccomandata A/R.
La comunicazione, nel dettaglio, conterrà il codice fiscale del soggetto per il quale non risultano presenti le informazioni reddituali relative all’anno 2012.
L’interessato, quindi, sarà tenuto a integrare le informazioni richieste dall’INPS; ciò produrrà conseguenze differenti a secondo se la dichiarazione verrà resa o meno entro i primi 60gg successivi alla sospensione.
Nel primo caso, la prestazione viene ripristinata dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso.
Nel secondo caso invece, l’INPS procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa.
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