Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
Premessa –Le Casse Edili operanti solo a livello territoriale, non costituite da contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative e che non attuino il principio della “reciprocità”, non possono rilasciare in nessun caso il Durc (Documento Unico di Regolarità Contributiva), in quanto non possono definirsi “Casse Edili” ai sensi della disposizione contenuta nel D.Lgs. n. 276/2003, art. 2, lett. h). Lo chiarisce per l’ennesima volta il Ministero del Lavoro con la nota protocollo n. 8367 del 2 maggio scorso, in risposta alle richieste di chiarimenti da parte delle P.A., organismi istituzionali, organizzazioni datoriali e sindacali in merito ai criteri di individuazione delle Casse Edili ai fini della verifica della legittimazione al rilascio del Durc.
Ente bilaterale – Prima di introdurre i requisiti che stabiliscono la legittimità a svolgere l’attività certificativa, il M.L.P.S. introduce la definizione di Ente bilaterale, intendendo per tali gli “organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso […] la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva […]”.
Il requisito della rappresentatività –Al riguardo, il D.M. del 24 ottobre 2007, attuativo della disposizione di cui all’art. 1, c. 1176, della L. n. 296/2006, ha sancito l’obbligatorietà per tali Enti di possedere il requisito della maggiore rappresentatività comparata, il quale deve essere posseduto da ciascuna organizzazione, sia per la parte datoriale che per la parte sindacale, che concorre alla costituzione della Cassa Edile.
Il principio della reciprocità –Altro requisito da rispettare è quello della “reciprocità” sulla base del quale, al fine di armonizzare le dichiarazioni di regolarità contributiva rilasciate dalle diverse Casse Edili operanti sul territorio nazionale, si ha un reciproco riconoscimento dei versamenti operati presso ciascuna di esse. Si tratta di un requisito imprescindibile. Infatti, qualora le Casse Edili non applichino tale requisito con altre Casse Edili regolarmente costituite, non possono rilasciare dichiarazioni liberatorie di regolarità contributiva. Tra l’altro, tale principio è oggi assicurato attraverso la cooperazione telematica con la C.N.C.E. (Commissione nazionale per le Casse Edili).
Gli elementi costitutivi –Dunque, sia il principio della rappresentatività sia quello della reciprocità, possono considerarsi degli elementi di carattere costitutivo ai fini della possibilità per le Casse di svolgere gli adempimenti certificativi in questione. Ne consegue che qualora gli Enti bilaterali non siano in possesso dei predetti requisiti non possono rilasciare il Durc, poiché non rispettano la disposizione contenuta nel D.Lgs. 276/2003, art. 2, lett. h), non potendo dunque definirsi “Casse Edili”. Pertanto, eventuali attestazioni di regolarità rilasciate da tali Casse devono intendersi giuridicamente inefficaci a tutti gli effetti di legge.