31 ottobre 2025

Riduzione contributiva edili 2025

Infostudio Lavoro n. 38 - 2025
Autore: Salvatore Cortese

Gentile Cliente, 

con il decreto interministeriale (Lavoro e Finanze) n. 170 del 29 settembre 2025, pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 24 ottobre 2025, è stata confermata anche per l’anno 2025 la riduzione contributiva per i datori di lavoro del settore edile, ai sensi dell’articolo 29, comma 2, del D.L. n. 244/95, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 341/95, e successive modificazioni, nella misura dell’11,50%. Con la presente informativa si fornisce un riepilogo della misura in oggetto.

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Indice argomenti

  • Premessa
  • Beneficiari e caratteristiche dell’agevolazione contributiva
  • Condizioni di accesso
  • Come richiedere l’agevolazione  

 

Premessa

Il decreto interministeriale (Lavoro e Finanze) n. 170 del 29 settembre 2025, ha confermato anche per il 2025 la riduzione contributiva per i datori di lavoro del settore edile, ai sensi dell’articolo 29, comma 2, del D.L. n. 244/95, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 341/95, e successive modificazioni, pari all’11,50%.

La riduzione si applica ai contributi dovuti per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica vale per i soli operai occupati per 40 ore a settimana. 

Beneficiari e caratteristiche dell’agevolazione contributiva

Per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2025, hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati nel settore industria.

Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti, nella misura dell’11,50%, per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati per 40 ore a settimana. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale.

La riduzione, inoltre, non spetta per i lavoratori nei confronti dei quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo, che non ammettono il cumulo con altre riduzioni (apprendisti, dipendenti assunti con esonero contributivo, ecc.). Altro caso di esclusione è rappresentato dall’azienda che instaura un contratto di solidarietà. In tal caso, l’esclusione opera limitatamente ai lavoratori ai quali viene applicata la riduzione d’orario.

Condizioni di accesso

L’accesso al beneficio è subordinato alle seguenti condizioni:

  • il possesso dei requisiti di regolarità contributiva, attestata tramite il documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • il rispetto delle regole in materia di retribuzione imponibile (articolo 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 389/1989);
  • i datori di lavoro non devono avere riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell’agevolazione (art. 36-bis, comma 8, del D.L. n. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2006).

Come richiedere l’agevolazione

Per fruire dell’agevolazione occorre presentare domanda telematica all’Inps, avvalendosi del modulo “Rid-Edil” disponibile all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente, secondo le indicazioni che l’Istituto previdenziale fornirà con l’apposita Circolare operativa.

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