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Gentile Cliente,
con il decreto interministeriale (Lavoro e Finanze) n. 170 del 29 settembre 2025, pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 24 ottobre 2025, è stata confermata anche per l’anno 2025 la riduzione contributiva per i datori di lavoro del settore edile, ai sensi dell’articolo 29, comma 2, del D.L. n. 244/95, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 341/95, e successive modificazioni, nella misura dell’11,50%. Con la presente informativa si fornisce un riepilogo della misura in oggetto.
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Il decreto interministeriale (Lavoro e Finanze) n. 170 del 29 settembre 2025, ha confermato anche per il 2025 la riduzione contributiva per i datori di lavoro del settore edile, ai sensi dell’articolo 29, comma 2, del D.L. n. 244/95, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 341/95, e successive modificazioni, pari all’11,50%.
La riduzione si applica ai contributi dovuti per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica vale per i soli operai occupati per 40 ore a settimana.
Per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2025, hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati nel settore industria.
Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti, nella misura dell’11,50%, per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati per 40 ore a settimana. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale.
La riduzione, inoltre, non spetta per i lavoratori nei confronti dei quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo, che non ammettono il cumulo con altre riduzioni (apprendisti, dipendenti assunti con esonero contributivo, ecc.). Altro caso di esclusione è rappresentato dall’azienda che instaura un contratto di solidarietà. In tal caso, l’esclusione opera limitatamente ai lavoratori ai quali viene applicata la riduzione d’orario.
L’accesso al beneficio è subordinato alle seguenti condizioni:
Per fruire dell’agevolazione occorre presentare domanda telematica all’Inps, avvalendosi del modulo “Rid-Edil” disponibile all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente, secondo le indicazioni che l’Istituto previdenziale fornirà con l’apposita Circolare operativa.
(prezzi IVA esclusa)