6 luglio 2011

Cassa integrazione in deroga anticipata per chi si mette in proprio

Autore: Redazione Fiscal Focus

Messaggio Inps n. 1388/2011 – L’INPS, nel Messaggio n. 13888 del 4 luglio 2011, comunica che anche per l’anno 2011 i soggetti, percettori di trattamenti di cassa integrazione in deroga, che intendano intraprendere un'attività autonoma, avviare una auto o micro impresa, o associarsi in cooperativa possono chiedere all’INPS la liquidazione in un’unica soluzione del trattamento di sostegno al reddito. Il trattamento in parola è pari al numero di mensilità autorizzate e non ancora percepite.
Proroga per il 2011 - La legge n. 220/2010 ha prorogato i termini dell’articolo 7-ter, comma 7, del Dl n. 78/2009 sostituendo l’espressione “per gli anni 2009 e 2010” con la frase “per gli anni 2009, 2010 e 2011”.
Così, anche per quest’anno, valgono le disposizioni introdotte con il decreto interministeriale n. 49409/09, che ha previsto uno speciale intervento a favore dei beneficiari della Cassa integrazione guadagni in deroga, che vogliono avviare un’attività di lavoro autonomo, un’attività auto imprenditoriale, una micro impresa oppure associarsi in cooperative. Ciò vuol dire, che, anche per il 2011, i percettori dei trattamenti di cassa integrazione in deroga potranno richiedere la liquidazione del dovuto in un’unica soluzione per avviare un’attività di lavoro autonomo.

Domanda all’Inps - Il tutto è possibile grazie alla domanda che va presentata all’Inps, entro i termini di fruizione della misura di sostegno al reddito, in cui si dovrà specificare che tipo di attività si vuole intraprendere. L’Inps, da parte sua, accertato il diritto al beneficio e la sussistenza dei requisiti, quantifica il numero delle mensilità ancora spettanti al percettore della Cig, anticipandone il 25% del loro importo. Il restante 75% del beneficio, invece, verrà liquidato dopo che il soggetto interessato avrà dimostrato di aver intrapreso ogni iniziativa utile per avviare la propria attività autonoma. Entro 15 giorni dal momento in cui l’Inps comunica di aver accolto la domanda, il lavoratore deve presentare le sue dimissioni al datore di lavoro e ne dovrà inviare copia alla sede Inps competente.

Provvedimento che concede l’integrazione salariale – Si ricorda che la domanda di liquidazione dell'incentivo va presentata dopo il provvedimento che concede l'integrazione salariale (della Regione o della direzione regionale del lavoro). Di conseguenza i lavoratori che beneficiano dei trattamenti di integrazione salariale in deroga possono presentare istanza solo dopo l'adozione del provvedimento autorizzatorio. Nel caso di pagamento di cig a conguaglio, gli elementi necessari per la liquidazione vanno richiesti dalla sede lnps direttamente al datore di lavoro e/o al lavoratore. Ai fini della determinazione del beneficio, nei casi d'integrazione salariale per riduzione di orario di lavoro o rotazione, si ha riguardo alla percentuale di riduzione del lavoro mediamente avuta dal singolo lavoratore nel periodo precedente da calcolarsi con inizio dal primo mese di fruizione.

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