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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota protocollo n. 8367 del 2 maggio 2012, ha ulteriormente chiarito quali siano i requisiti delle Casse edili legittimate al rilascio del Durc (Documento Unico di Regolarità Contributiva). In particolare, viene chiarito che le casse edili operanti al solo livello territoriale, non costituiti da contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative e che non attuino il principio della “reciprocità”, non possono rilasciare in nessun caso il Durc, poiché non possono definirsi “Casse edili” ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003, art. 2, lett. h).
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