11 aprile 2011

CCNL terziario confcommercio

Ratificato il 6 aprile 2011 il rinnovo

Autore: Redazione Fiscal Focus

Rinnovo del CCNL. Lo scorso 6 aprile è stato ratificato l’accordo per il rinnovo del CCNL Confcommercio Terziario; tale testo, siglato dalla Confcommercio insieme alla Fisascat Cisl e la Uiltucs Uil, integra e sostituisce l’ipotesi di accordo che era stata siglata il 26 febbraio 2011. Con tale ratifica sono state confermate le disposizioni in merito al recupero della produttività, come pure alla lotta all’assenteismo per malattia; sono state inoltre confermate le disposizioni in materia di collegato lavoro ed è stato approvato il regolamento per la certificazione dei rapporti di lavoro.
Le principali novità sono:
Malattia: dal 1° aprile si modifica il metodo di calcolo della carenza; questa verrà corrisposta al 100% per i primi due eventi, al 66% per il terzo, al 50% per il quarto, mentre cesserà di essere erogata a partire dal quinto evento.
Bilateralità: viene rafforzata ulteriormente la “bilateralità”, aumentando le quote alternative al pagamento dei fondi di assistenza sanitaria integrativa di Est e Quas, che sono diventate rispettivamente, a decorrere dal 1° marzo 2011: 15 euro da corrispondere al lavoratore per quattordici mensilità in caso di mancato versamento del contributo al fondo Est; 35 euro da corrispondere al lavoratore per quattordici mensilità in caso di mancato versamento del contributo al fondo Quas;
Permessi: la loro maturazione sarà graduale per tutti gli assunti dal 26 febbraio 2011 e fermo restando il godimento delle ore di permesso in sostituzione delle 4 festività abolite, nella misura delle 32 ore, le ulteriori ore matureranno per il 50% decorsi 2 anni dall’assunzione e al 100% decorsi 4 anni dall’assunzione;
Schema tipo di Regolamento della Commissione di Certificazione: con questa ratifica è stato definito anche lo schema tipo di Regolamento della Commissione di certificazione, da recepire nelle ipotesi in cui gli Enti Bilaterali Territoriali costituiscano tale Commissione ex articolo 37ter del CCNL. Lo schema nel definire la composizione e le competenze della commissione di certificazione, individua, oltre alla possibilità di costituire delle commissioni istruttorie con il compito di svolgere attività preliminari e di sotto commissioni dirette a garantire il rispetto dei termini stabiliti dalla legge, le modalità operative, le norme di accesso agli atti da parte di soggetti esterni all’organo e le norme di raccordo con gli stessi, i requisiti delle istanze di certificazione e gli elementi essenziali sia del provvedimento di certificazione che di quello di diniego.

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