25 novembre 2025

Calcolo tredicesima mensilità: regole e casi particolari

Lavoro & Previdenza n. 94 - 2025
Autore: Debhorah Di Rosa

 

Unitamente alle retribuzioni di dicembre, i datori di lavoro corrispondono ai lavoratori dipendenti la tredicesima mensilità: una mensilità retributiva aggiuntiva, di solito erogata prima delle festività natalizie, che tuttavia matura mensilmente in relazione all’attività lavorativa svolta e retribuita. Sono molteplici i fattori e gli eventi che possono incidere sul calcolo effettivo della tredicesima, così come peculiare è anche la modalità con cui, su di essa, va applicata l’imposizione fiscale da parte dei sostituti d’imposta. Quali le regole generali? Come procedere nei casi particolari?

 

Il mese di dicembre porta con sé il diritto, per i lavoratori dipendenti, di percepire la tredicesima mensilità: l’ammontare e il momento di corresponsione di questa mensilità aggiuntiva sono disciplinati dal contratto nazionale di categoria e/o dagli accordi sindacali.

Di norma la tredicesima mensilità, o gratifica natalizia, viene erogata una volta l’anno, prima di Natale, così da assicurare al lavoratore una maggiore disponibilità economica nel periodo delle feste. La tredicesima mensilità è stata istituita dal contratto collettivo nazionale di lavoro 5 agosto 1937. Soltanto nel 1960, con il Decreto Presidente della Repubblica n. 1070, il diritto è stato esteso a tutti i lavoratori dipendenti e non è derogabile in pejus dalla contrattazione collettiva o aziendale.

Disciplina legale, contrattuale ed economica

La tredicesima mensilità (o gratifica natalizia) è stata introdotta nel nostro ordinamento con il contratto collettivo nazionale di lavoro 5 agosto 1937, per gli impiegati dell’industria, e solo in seguito estesa anche agli operai dall’art. 17 dell’Accordo Interconfederale 27 ottobre 1946, reso obbligatorio dal D.P.R. n. 1070/1960.

Tale mensilità, aggiuntiva alle 12 mensilità ordinarie dell’anno, va erogata, indistintamente, a tutti i lavoratori subordinati assunti con qualsiasi tipologia contrattuale; alla contrattazione collettiva nazionale viene delegata la misura, stabilendo i contratti stessi la retribuzione da prendere in considerazione, il computo delle frazioni di mese nonché la data di corresponsione che in genere è fissata prima della vigilia di Natale.

Nella quasi totalità dei casi l’ammontare della tredicesima è pari ad una mensilità per il personale con retribuzione mensilizzata o ad un certo numero di ore convenzionalmente stabilito per i lavoratori pagati con sistema retributivo orario.

Senza distinzione tra mensilizzati e lavoratori retribuiti a ore, la retribuzione base per il calcolo è quella del mese di dicembre e il periodo di riferimento per il calcolo è l’anno solare che si conclude con l’erogazione, con maturazione in ragione di un dodicesimo al mese.

Gli elementi retributivi in senso proprio, da tenere in considerazione per il calcolo delle

mensilità aggiuntive, sono quelli per i quali sussistono congiuntamente i caratteri di:

  • Obbligatorietà: l’erogazione dell’elemento retributivo deve essere imposta dalla legge, da un contratto collettivo o da un accordo aziendale effettivamente vincolante per le parti;
  • Determinatezza: la retribuzione dedotta in contratto deve essere determinata o quantomeno determinabile in base a parametri certi in esso esposti;
  • Continuità: un elemento, qualora corrisposto in maniera regolare e protratta nel tempo, seppure di ammontare varabile, rientra ipso facto nell’ambito della retribuzione propriamente detta.

ll periodo di maturazione coincide con l’anno solare e la retribuzione da tenere a base di riferimento per il calcolo è quella da erogare al 31 dicembre di ogni anno, ovvero all’ultimo giorno di servizio

La tredicesima nella contrattazione collettiva

Nella gestione della tredicesima, la contrattazione collettiva riveste un ruolo primario in quanto spetta ai diversi contratti collettivi definire l’ammontare della retribuzione da prendere a riferimento, il computo dei periodi di maturazione, nonché il termine per la corresponsione.

Proviamo qui di seguito ad analizzare la disciplina prevista in tema di valorizzazione da parte di alcuni dei principali contratti collettivi.

CCNL

Importo Tredicesima

Commercio e terziario - Confcommercio

Importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto

Legno - Lapidei artigianato

- Una mensilità di retribuzione globale di fatto

- Importo pari alla retribuzione mensile di fatto

Metalmeccanica - industria

Importo ragguagliato alla retribuzione globale di fatto

Pubblici esercizi - Turismo e ristorazione

Gratifica pari ad una mensilità di retribuzione in atto (paga base nazionale, contingenza, scatti di anzianità, terzo elemento o quote aggiuntive provinciali, elementi integrativi salariali aziendali comunque denominati)

Trasporto merci e logistica

Importo pari alla retribuzione globale mensile del lavoratore del mese di novembre, determinata in base alle voci previste dagli articoli 61 e 73 del Ccnl

Periodo di maturazione ed eventuali assenze dal lavoro

Essendo una forma di retribuzione differita che matura durante l’anno ma che viene corrisposta una volta all’anno, la tredicesima mensilità matura in tanti ratei quante sono le dodici mensilità di retribuzione diretta, ovvero nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre di ciascun anno.

In caso di assunzione nel corso d’anno il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi maturati e in caso di cessazione del rapporto di lavoro avrà diritto alla liquidazione, con le competenze di fine rapporto, a tanti ratei quanti quelli maturati fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

In tali situazioni, spetta al contratto collettivo stabilire in caso di assunzione o cessazione nel corso del mese la frazione di mese da raggiungere per il raggiungimento del mese intero.

A titolo esemplificativo:

  • il CCNL della metalmeccanica industria prevede che nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della 13.a mensilità quanti sono i mesi di anzianità di servizio presso l’azienda e che la frazione di mese superiore a 15 giorni va considerata a questi effetti come mese intero;
  • il CCNL Commercio Confcommercio stabilisce in caso di prestazione lavorativa ridotta, rispetto all’intero periodo di 12 mesi precedenti alla suddetta data, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato e che ai fini del computo dell’anzianità per frazione annua (art. 204) ad eccezione degli effetti derivanti dalla normativa sugli scatti di anzianità, le frazioni di anno saranno computate, a tutti gli effetti contrattuali, per dodicesimi, computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori o uguali a 15 giorni.

Un’ulteriore valutazione per quanto riguarda le eventuali assenze dal lavoro intervenute in corso d’anno e la maturazione o meno della tredicesima.

 

Assenze che danno diritto

alla maturazione

Assenze che non danno diritto

alla maturazione

Ferie/permessi/festività

Malattia del bambino/a

Maternità/paternità

Permessi non retribuiti

Congedo parentale

Aspettativa non retribuita

Malattia

Assenza ingiustificata/assenza non retribuita

Infortunio

Sciopero

Congedo matrimoniale

 

Si ricorda che il D.Lgs. n. 105/2022 ha previsto espressamente, con particolare riferimento al congedo parentale, che tali periodi sono computati nell’anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva.

Ipotizziamo di calcolare l’ammontare della tredicesima mensilità spettante ad un lavoratore con retribuzione lorda mensile di 2.400 euro, assunto in data 17 luglio 2025 .Il numero dei ratei di mensilità maturati sono 5 in quanto il mese di luglio non si considera per intero essendo stato assunto oltre i primi 15 giorni. Pertanto, il calcolo sarà il seguente: Lordo mese: 12 x numero rateiEuro 2.400: 12 = 200 euro (rateo mensilità intero)Euro 200 x 5 ratei maturati = 1.000 euro. Il regime fiscale, contributivo e l’imponibilità ai fini del TFR. Per quanto riguarda l’aspetto fiscale, la tredicesima mensilità rientra nella definizione di reddito da lavoro dipendente, con applicazione delle medesime regole di tassazione ordinaria. Da un punto di vista contributivo, le mensilità aggiuntive rappresentano retribuzione imponibile da assoggettare a contribuzione previdenziale secondo la regola ordinaria (somme e valori a qualunque titolo maturati nel periodo di riferimento in relazione al rapporto di lavoro, al lordo di qualsiasi contributo e trattenuta, con le sole esclusioni espressamente previste dalla legge). Infine, per quanto riguarda la computabilità ai fini del TFR, gli importi erogati a titolo di gratifica natalizia rientrano nella retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

Riferimenti normativi

L'esperto 

Come si determina esattamente la base di calcolo della tredicesima mensilità?

La base imponibile per il calcolo della tredicesima è, nella quasi totalità dei contratti collettivi, la retribuzione globale di fatto del mese di dicembre oppure la retribuzione del mese precedente (ad esempio nel CCNL Trasporto merci e logistica si utilizza la retribuzione del mese di novembre) 

Vengono inclusi solo gli elementi retributivi in senso proprio, cioè quelli che rispettano tre requisiti contemporaneamente:

  • Obbligatorietà (previsti da legge, CCNL o accordo aziendale vincolante);
  • Determinatezza (importo certo o determinabile con criteri oggettivi);
  • Continuità (erogazione regolare nel tempo, anche se variabile) 

Sono quindi normalmente compresi la  paga base, le indennità fisse, la contingenza, gli scatti di anzianità, elementi integrativi stabiliti dal contratto collettivo.

Sono invece esclusi gli elementi occasionali, variabili e non continuativi (es. straordinari non continuativi o una tantum, salvo diversa previsione del CCNL).

La tredicesima matura per dodicesimi, in base ai mesi di lavoro svolti e retribuiti.

Quali assenze incidono sulla maturazione della tredicesima e quali no?

La maturazione avviene solo per i periodi in cui il lavoratore percepisce retribuzione diretta o è considerato come tale per legge o per contratto collettivo.

E’ possibile dunque distinguere:

A)    Assenze che danno diritto alla maturazione dei ratei:

  • ferie, permessi e festività;
  • maternità/paternità obbligatoria;
  • congedo parentale (per effetto del D.Lgs. 105/2022);
  • malattia;
  • infortunio;
  • congedo matrimoniale.

B)     Assenze che non danno diritto alla maturazione:

  • aspettativa non retribuita;
  • permessi non retribuiti;
  • assenza ingiustificata;
  • sciopero (salvo diversa previsione contrattuale);
  • malattia del figlio nei limiti in cui non sia retribuita.

Il D.Lgs. 105/2022 ha inciso significativamente stabilendo che il congedo parentale è pienamente utile alla maturazione della tredicesima, salvo voci accessorie basate sull’effettiva presenza 

Come si calcola la tredicesima in caso di assunzione o cessazione durante l'anno? Si considerano le frazioni di mese?

Il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di anzianità di servizio maturati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre.

La gestione delle frazioni di mese è rimessa al CCNL:

  • In caso di cessazione del rapporto, i ratei vengono calcolati fino all’ultimo giorno di servizio e liquidati nelle competenze finali (cedolino di cessazione).
  • In caso di assunzione in corso d’anno, il primo mese concorre solo se il rapporto inizia entro il limite stabilito dal contratto (es. primi 15 giorni) 

Caso 

Lavoratore assunto in corso d’anno con periodi di malattia e congedo parentale.

Un lavoratore assunto il 10 marzo 2024 con retribuzione mensile lorda paro a  2.000 euro.

Il lavoratore è stato assente per malattia dal 12 al 20 luglio (interamente retribuita) e per congedo parentale dal 5 al 20 ottobre. Ha inoltre fruito di permessi non retribuiti dal 10 al 12 novembre.

Determinazione dei mesi utili:

  • Marzo: dal 10 al 31 = 22 giorni computabili come mese intero;
  • Aprile: utile;
  • Maggio: utile;
  • Giugno: utile; 
  • Luglio: malattia retribuita computabile come utile
  • Agosto: utile;
  • Settembre: utile;
  • Ottobre: congedo parentale computabile utile
  • Novembre: permessi non retribuiti 3 giorni computabili come intero mese valido, poiché la sospensione non supera il mese intero
  • Dicembre: utile.

Per un totale di ratei maturati: 10 mesi utili.

Il rateo mensile è pari a 2.000 euro da dividere per  12 mesi = € 166,67

Calcolo della tredicesima: 166,67 euro × 10 mesi = 1.666,70 euro

L’assenza non retribuita non annulla la maturazione del mese se non coincide con l’intero mese.

 

 

Per sbloccare i contenuti, Abbonati ora o acquistali singolarmente.
  • L&P - Calcolo tredicesima mensilità regole e casi particolari.pdf (293 kB)
  • Infografica - Calcolo tredicesima mensilità regole e casi particolari.pdf (982 kB)
Calcolo tredicesima mensilità: regole e casi particolari
€ 4,00

(prezzi IVA esclusa)

 © FISCAL FOCUS Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy