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Premessa – Semaforo verde per la trasmissione telematica delle certificazioni di malattia e di ricovero all’INPS. Infatti, l’Istituto previdenziale ha già implementato - a decorrere dal 4 giugno 2013 - i propri sistemi informativi rendendo disponibile il nuovo formato per la ricezione dei suddetti certificati. A renderlo noto è l’INPS con la circolare n. 113/2013, riepilogando le novità introdotte in merito.
La normativa –La novità è contenuta nel D.I. (lavoro-economia) del 18 aprile 2012, con il quale sono state introdotte nuove modalità tecniche per la predisposizione e l’invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al SAC. Con tale provvedimento tutte le Amministrazioni coinvolte sono tenute a recepire il nuovodisciplinare tecnico – che sostituisce il precedente – e ad adeguare i propri sistemi informativi.In pratica, le modifiche apportate al disciplinare arricchiscono la tipologia di informazioni che sarà possibile inviare all’INPS utilizzando le modalità attualmente vigenti per la trasmissione dei certificati di malattia, attraverso il Sistema di accoglienza centrale (SAC). A tal fine, i medici abilitatiall’invio dei suddetti certificati sono tenuti ad aggiornare i propri software al fine di consentirnela corretta trasmissione.
Le novità – Tre sono in sostanza le novità più rilevanti introdotte dal D.I. in commento:
- servizio per la comunicazione di inizio ricovero: tale servizio consente alle aziende sanitarie di trasmettere all’Inps la comunicazione di inizio ricovero previo inserimento del codice fiscale del lavoratore; la trasmissione prevede la ricezione della conferma dell’accettazione dell’invio e l’assegnazione da parte dell’Inps del numero di protocollo univoco (PUCIR) consentendo altresì la stampa cartacea della comunicazione di inizio ricovero da consegnare al lavoratore anche ai fini di una tempestiva verifica dei dati anagrafici;
- servizio per l’invio di un certificato di malattia in sede di dimissione: tale servizio consente all’azienda sanitaria di inviare all’Inps i dati di chiusura del certificato di ricovero per dimissioni del lavoratore e/o per trasferimento dello stesso ad altra Struttura sanitaria;
- infine, occorre segnalare l’aggiornamento di tutti gli elementi che costituiscono il certificato. In particolare, si segnala: la possibilità per il medico di dichiarare il ruolo in cui opera al momento del rilascio del certificato (Medico Servizio Sanitario Nazionale/Libero professionista); la possibilità di indicare oltre alla modalità di esecuzione della visita ambulatoriale/domiciliare anche quella in regime di pronto soccorso; la facoltà del lavoratore di dichiarare di aver completato l’attività lavorativa nella medesima giornata del rilascio del certificato.
Entrata in vigore – Come precisato in premessa, a decorrere dal 4 giugno 2013, l’INPS ha già implementato i propri sistemi informativi rendendo disponibile il nuovo formato per la ricezione dei certificati di ricovero e dei certificati di malattia. Con riferimento, invece, alle novità introdotte relativamente al certificato di ricovero e di dimissioni delle Strutture sanitarie, le Regioni dovranno adeguarsi entro i successivi nove mesi. Fino ad allora, continueranno ad essere redatti dalle Strutture sanitarie certificati di ricovero e di dimissioni (con o senza ulteriore prognosi) in modalità cartacea. In tali casi, i lavoratori assicurati Inps, aventi diritto alla prestazione previdenziale dell’indennità di malattia, dovranno provvedere, ai sensi della normativa vigente, a trasmettere o recapitare il certificato cartaceo (entro il termine di due giorni, nei casi in cui sia stata riconosciuta una prognosi post ricovero; entro un anno dalle dimissioni, nei casi in cui non sia presente ulteriore prognosi) all’Inps (certificato contenente prognosi e diagnosi) e al proprio datore di lavoro (copia con sola prognosi).