14 dicembre 2011

Certificato agibilità richiesto prima della prestazione

Anche per il contratto intermittente, il certificato di agibilità dovrà essere chiesto entro 5 giorni dalla stipulazione del contratto
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – L’ENPALS, con la nota del 30 novembre 2011, ha chiarito che gli adempimenti informativi relativi al certificato di agibilità deve essere chiesto, anche in relazione ai rapporti di lavoro intermittente, entro cinque giorni dalla stipulazione del contratto di lavoro, comunque prima dello svolgimento della prestazione lavorativa. Si rammenta, inoltre, che la nuova procedura telematica è attiva 24 ore su 24, permettendo le imprese a inoltrare la richiesta in qualsiasi momento.

Il quesito – L’Ente di previdenza ha fornito chiarimenti in merito alla procedura di richiesta del certificato di agibilità in caso di assunzione di lavoratori con contratto intermittente. In particolare, è stato chiesto quali siano le modalità di assolvimento degli adempimenti previsti in materia di certificato di agibilità da parte delle imprese che si avvalgano di tale fattispecie contrattuale.

La risposta – In risposta al quesito posto, l’Enpals ha chiarito che gli adempimenti informativi relativi alla richiesta del certificato di agibilità viene esteso anche ai contratti di lavoro intermittente. Richiesta che dovrà essere effettuata dalle imprese entro e non oltre cinque giorni dalla stipulazione del contratto di lavoro, prima dello svolgimento della prestazione lavorativa. Siccome capita spesso che, nell’ambito dell’utilizzo del lavoro a chiamata, non siano noti all’impresa gli effettivi periodi di svolgimento dell’attività lavorativa del lavoratore, il datore di lavoro sarà tenuto ad effettuare la richiesta del certificato di agibilità nel momento in cui esso è sicuro dei periodi in cui il lavoratore sarà impiegato e sempre prima che l’attività sia prestata. Ciò è possibile anche grazie alla nuova procedura telematica, la quale consente alle imprese di inoltrare all’Ente le richieste in qualsiasi momento, essendo il servizio attivo 24 ore su 24.

Ulteriori specifiche – Infine, si rammenta che per cause di forza maggiore, il certificato di agibilità potrà essere modificato anche successivamente allo svolgimento della prestazione lavorativa, entro 5 giorni dalla medesima, previa presentazione di idonea documentazione alla Sede Enpals competente ovvero agli Uffici SIAE, i quali sono tenuti ad accertarne la veridicità e la fondatezza.

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