27 giugno 2011

Certificato elettronico di malattia

Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica e Ministero del lavoro 18 marzo 2011 n. 4

Autore: Filippo Collia

Il 19 giugno 2011 si è concluso il periodo transitorio previsto dalla Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica e Ministero del lavoro del 18 marzo 2011 n. 4, per l’attuazione della nuova disciplina sui certificati elettronici di malattia.
Come noto l’art. 25 della L. 183 del 2010 (c.d. collegato lavoro) ha uniformato il regime legale del rilascio e della trasmissione dei certificati in caso di assenza dei dipendenti privati sul modello di quello dettato per i dipendenti pubblici (secondo il nuovo art. 55 septies del d.lgs. n. 165 del 2001).

La Circolare ha stabilito che in tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura che la rilascia, all’INPS.
L’invio telematico del certificato effettuato dal medico soddisfa l’obbligo del lavoratore di recapitare l’attestazione di malattia ovvero di trasmetterla tramite raccomandata A/R al proprio datore di lavoro entro 2 giorni lavorativi successivi all’inizio della malattia.
Le attestazioni di malattia relative ai certificati ricevuti sono immediatamente inoltrate per via telematica dal predetto Istituto al datore di lavoro interessato.
Ciò premesso la Circolare, al fine di assicurare un’applicazione omogenea della normativa e tenuto conto dell’esigenza di garantire l’adeguamento di tutti gli operatori al nuovo sistema, riconosceva la possibilità per il datore di lavoro del settore privato, per i tre mesi successivi alla data di pubblicazione della circolare (e dunque fino al 18 giugno 2011) di richiedere comunque al proprio lavoratore l’invio della copia cartacea dell’attestazione di malattia rilasciata dal medico al momento dell’invio telematico della certificazione di malattia.

Ora, esaurita questa fase iniziale, il datore di lavoro potrà prendere visione delle attestazioni di malattia dei propri dipendenti avvalendosi esclusivamente dei servizi resi dall’INPS.
Resta fermo però l’obbligo del lavoratore di fornire al datore, qualora richiesto, il numero di protocollo identificativo del certificato di malattia inviato per via telematica dal medico e comunicatogli da quest’ultimo al momento della visita.

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