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L’INPS, con il messaggio n. 7384 dell’1 ottobre 2014, ha fornito importanti chiarimenti in merito alla compatibilità degli indennizzi per cessazione attività commerciale (ex art. 19-ter, Legge n. 2 del 2009, come modificato dall’art. 1, c. 490, della Legge n. 147 del 2013) con la titolarità di trattamenti pensionistici di vecchiaia, anzianità/anticipata e con l’assegno sociale. In particolare, è stato chiarito che l’indennizzo per cessazione dell’attività commerciale non può essere concesso ai soggetti che, al momento della domanda raggiungono i nuovi requisiti previdenziali previsti dalla manovra “Salva-Italia” (L. n. 214/2011).
Infatti, la prestazione economica è incompatibile con la pensione di vecchiaia se al momento della domanda di indennizzo sono stati maturati i requisiti previsti dalla legge. Diverso è il discorso per i soggetti già titolari o che abbiano maturato i requisiti per la pensione di anzianità e quella anticipata nella gestione commercianti. Per questi ultimi, infatti, l’indennizzo spetta fino al mese di compimento delle età pensionabili previste dalla riforma Monti-Fornero. Inoltre, l’indennizzo in commento è compatibile anche con l’
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