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Il 25 marzo 2016 rappresenta una data estremamente importante per le imprese che hanno ottenuto prima del 24 settembre 2015 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 148/2015) l’autorizzazione ai trattamenti di integrazione salariale. Entro il predetto termine, infatti, le imprese beneficiare della CIG sono tenute a compensare gli importi con l’invio del flusso UniEmens di marzo.
Da notare che il termine in questione è “decadenziale” e non ottemperare all’adempimento significherebbe perdere definitivamente la possibilità di conguagliare gli importi. Infatti, la Circolare n. 197/2015 dell’INPS specifica che una volta intervenuto il termine decadenziale, il conguaglio a credito dell’azienda non sarà più operabile né su denunce ordinarie né su flussi di regolarizzazione.
Inoltre, appare opportuno specificare che il predetto termine è riferito esclusivamente alle aziende titolari di trattamenti di cassa integrazione, con il periodo concluso entro il 23 settembre 2015 – già autorizzati ma non ancora conguagliati.
Tuttavia, nonostante il termine decadenziale di 6 mesi (art. 6 del D.Lgs. n. 148/2015) scade il 25 marzo 2016, l’azienda ha in realtà qualche giorno in più per poter recuperare le somme spettanti; infatti la predetta Circolare INPS afferma che la richiesta di rimborso dovrà transitare con la denuncia UniEmens del mese di marzo 2016, i cui termini di versamento e trasmissione telematica scadono rispettivamente il 18 aprile e il 2 maggio.
(prezzi IVA esclusa)