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Premessa – È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. 4 dicembre 2012 del Ministero del Lavoro che individua, ai fini della concessione della CIGS, i parametri oggettivi per la valutazione delle istanze presentate dal curatore fallimentare, dal commissario liquidatore e dal commissario straordinario nei casi di sussistenza di prospettive per la ripresa dell’attività o per la salvaguardia dei livelli di occupazione. I nuovi criteri si applicano alle istanze di CIGS presentate dalla data di pubblicazione del suddetto decreto, ossia il 2 febbraio 2013. Vediamoli nel dettaglio.
Autorizzazione CIGS – Il decreto in commento stabilisce che due sono i casi considerati di autorizzazione alla CIGS, con riferimento alle ipotesi di dichiarazione di fallimento, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, ovvero di sottoposizione all’amministrazione straordinaria, vale a dire: la sussistenza di prospettive di continuazione o di ripresa dell’attività; sussistenza della salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione.
Ripresa dell’attività – Per la sussistenza di prospettive di continuazione o di ripresa dell’attività, si tiene conto dei seguenti parametri oggettivi, da indicare – anche in via alternativa – nell’istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale:
- misure volte all'attivazione di azioni miranti alla prosecuzione dell'attività aziendale o alla ripresa dell'attività medesima, adottate o da adottarsi da parte del responsabile della procedura concorsuale;
- manifestazioni di interesse da parte di terzi, anche conseguenti a proposte di cessione, anche parziale dell'azienda, ovvero a proposte di affitto a terzi dell'azienda o di rami di essa;
- tavoli, in sede governativa o regionale, finalizzati all'individuazione di soluzioni operative tese alla continuazione o alla ripresa dell'attività, anche mediante la cessione, totale o parziale, ovvero l'affitto a terzi dell'azienda o di rami di essa.
Salvaguardia dei livelli di occupazione – Con riferimento invece alla sussistenza della salvaguardia, anche parziale dei livelli di occupazione, bisogna indicare in aggiunta ai suddetti parametri - anche in via alternativa - nella medesima istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale:
- piani volti al distacco dei lavoratori presso imprese terze;
- stipula di contratti a tempo determinato con datori di lavoro terzi;
- piani di ricollocazione dei soggetti interessati, programmi di riqualificazione delle competenze, di formazione o di politiche attive in favore dei lavoratori, predisposti da soggetti pubblici, dai Fondi interprofessionali e dalle agenzie per il lavoro.