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Il Decreto Legislativo n. 148/2015, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, all’art. 4 ha rivisto i limiti massimi di durata degli interventi di integrazione salariale. In particolare, per ciascuna unità produttiva, la somma dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale autorizzati non può superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile. Tale termine può arrivare fino a 30 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile, per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini nonché per le imprese industriali esercenti attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo con esclusione, per le aziende artigiane, di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.
Tuttavia, ferme le durate massime appena menzionate, la durata della CIGS si differenzia in base alla causale per la quale è richiesta, ossia: riorganizzazione aziendale; crisi aziendale e contratto di solidarietà.
(prezzi IVA esclusa)