5 marzo 2013

CIGS. Un privilegio per pochi

Le istanze presentate dal 2 febbraio devono contenere prospettive di continuazione o ripresa dell'attività
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – Fissati i nuovi parametri della CIGS soggette a procedura concorsuali. In particolare, viene chiarito che le istanze di CIGS, presentate dal curatore, dal liquidatore o dal commissario, devono garantire sia le prospettive di continuazione o di ripresa dell’attività, sia la conservazione – anche parziale – dei livelli occupazionali. Con particolare riferimento alla continuazione dell’attività, il provvedimento individua tre indicatori alternativi che devono essere specificati nell’istanza di concessione: azioni adottate dal responsabile della procedura concorsuale; manifestazioni di interesse da parte di terzi; presenza di tavoli in sede governativa o regionale finalizzata alla continuazione dell’attività. Le novità derivano dal M.L.P.S. del 4 dicembre 2012, attuando le norme previste dalla Riforma del Lavoro (L. n. 92/2012).

D.L. Sviluppo – Grazie al c.d. “D.L. Sviluppo” (D.L. n. 83/2012), dallo scorso 12 agosto cambiano i modi di accesso alla CIGS. Infatti, affinché all’impresa possa essere riconosciuto il diritto alla CIGS è necessario che sussistano prospettive di continuazione o ripresa dell'attività e salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione. Pertanto, non basta più lo stop dell'attività. In particolare, il trattamento della CIGS è concesso con decreto del Ministero del Lavoro “qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata”.

Riforma del Lavoro – La Riforma del Lavoro ha previsto l’estensione definitiva, a decorrere dal 1° gennaio 2013, della CIGS alle seguenti imprese: imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti; agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti; imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti; imprese del trasporto aereo a prescindere dal numero di dipendenti; imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal numero di dipendenti. Inoltre, se le suddette imprese faranno ricorso alla CIGS dovranno versare un contributo addizionale pari al: 4,5% (aziende con più di 50 dipendenti); o al 3% (aziende che occupano fino a 50 dipendenti), calcolato sull’importo della CIGS (da versare contestualmente alle operazioni di conguaglio relative alle integrazioni stesse). Diventa definitiva anche la relativa contribuzione obbligatoria dello 0,90%.

D.M. del 4 dicembre 2012 – Oltre ai parametri citati in premessa, sono stati individuati quelli relativi all’occupazione, ossia: i piani volti al distacco dei lavoratori in imprese terze; la stipula di contratti a tempo determinato con altri datori di lavoro; piani di ricollocazione dei soggetti interessati o la presentazione di programmi di riqualificazione delle competenze o di formazione in favore dei lavoratori, predisposti da soggetti pubblici. Infine, va precisato che dal 2 febbraio 2013 (data di pubblicazione del D.M. in commento) le domande dovranno necessariamente contenere le misure idonee per garantire la ripresa.

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