Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
Premessa – A decorrere dal 1° gennaio 2012, le domande di autorizzazione alla Cassa Integrazione Salariale Operai dell’Agricoltura e gli Assegni al Nucleo Familiare dei lavoratori domestici potranno essere richieste solo ed esclusivamente in via telematica.Lo ha comunicato l’INPS con due distinte circolari (n. 163 del 27 dicembre 2011 e n. 166 del 28 dicembre 2011), annunciando la conclusione del periodo transitorio che era stato concesso con note precedenti ed il passaggio definitivo al canale telematico.
Il passaggio alla telematizzazione –Dunque, l’INPSprosegue incessantemente, nell’ambito delle determinazioni presidenzialidell’Istituto, nel continuo processo di telematizzazione dei rapporti tra i cittadini e l'INPS che si concluderà entro il prossimo 1° aprile 2012, data a partire dalla quale ogni richiesta di liquidazione di prestazioni o di servizi da formularsi all'Istituto dovrà avvenire esclusivamente in via telematica, sul web, con Contact Center o tramite Patronato o altri intermediari abilitati. L'istanza presentata in forma diversa non sarà procedibile, dunque rigettata.
La CISOA - La Cassa Integrazione Agricola(CISOA) è regolata dall’articolo 61 del CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti, mentre l’integrazione salariale ordinaria è disciplinata dalla L. 8 agosto 1972, n. 457 e dagli articoli 14 e 21, L. 23 luglio 1991, n. 223. Esso trova applicazione nei confronti delle imprese agricole, cioè delle aziende che esercitano attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse, nonché delle società cooperative agricole di lavoro. Quanto ai lavoratori beneficiari, vengono considerati:
- quadri, impiegati e operai agricoli con contratto a tempo indeterminato. Sono considerati operai agricoli i salariati fissi e altri lavoratori che svolgono annualmente oltre 180 giornate lavorative presso la stessa azienda;
- braccianti che al momento dell'assunzione abbiano garantito un minimo di giornate lavorative non inferiore a 181;
- soci di cooperative agricole riconosciuti dipendenti, quindi inseriti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli. Anche per questi vige il vincolo dell'instaurazione con la cooperativa di un rapporto di lavoro che preveda almeno 181 giornate lavorative annue, con corrispondente retribuzione;
- operai di cui all'art. 6 della L. 31 marzo 1979, n. 92.
Colf e badanti –I lavoratori domestici sono disciplinati dal contratto collettivo di lavoro per gli addetti ai servizi domestici e familiari, stipulato in data 1° marzo 2007, comunque in vigore fino alla sostituzione del successivo. Al riguardo il CCNL prevede ben quattro categorie, che si differenziano in base alle mansioni e qualifiche svolte; per ciascuna categoria si individuano 2 livelli (o profili), che differiscono sia per le mansioni che per il trattamento economico. Infine, si rammenta che per chi ha alle proprie dipendenze dei lavoratori domestici, il 10 gennaio 2012 scade il quarto trimestre per il versamento dei contributi.