4 giugno 2012

Cittadini extraUE. Esclusi dall’assegno familiare

Niente assegni familiari del Comune per i cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo con almeno tre figli minori
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – I cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo in Italia e con almeno tre figli minori non possono ottenere dal Comune di residenza la corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare. Allo stato attuale della normativa vigente, infatti, detto assegno per il nucleo familiare spetta solo ai cittadini italiani o comunitari residenti nel territorio italiano. Lo rende noto l’INPS con il messaggio n. 8468 del 16 maggio 2012, facendo così luce sulle numerose richieste di chiarimento.

L’ANF per gli extraUE–Com’è noto, l’assegno per il nucleo familiare del Comune può essere richiesto entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferisce la domanda. Esso viene concesso, inoltre, alle famiglie di almeno 5 componenti il cui valore ISE (indicatore della situazione economica) sia inferiore, per l’anno 2012, a 24.337,39 euro. L’INPS, in via preliminare, pur essendomero Ente erogatore della prestazione, concessa in via esclusiva dal Comune di residenza, ha ritenuto opportuno sottoporre la questione sia al Ministero del Lavoro che al Ministero dell’Economia e delle Finanze. Le conclusioni dell’INPS, dopo aver consultato i suddetti Ministeri, sono dunque che allo stato vigente della normativa (art. 65, c. 1, della L. n. 448/1998) il beneficio spetta soltanto ai cittadini italiani o comunitari residenti nel territorio italiano.

La disciplina –Infatti, la suddetta disciplina prevede che: "Con effetto dal 1° gennaio 1999, in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani residenti, con tre o più figli tutti con età inferiore ai 18 anni, che risultino in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell'indicatore della situazione economica (ISE), [...], pari a lire 36 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con cinque componenti, è concesso un assegno [...]".

La liquidazione – A tal proposito si rammenta chel’assegno è erogato direttamente dall’INPS con cadenza semestrale posticipata (entro il 15 luglio e il 15 gennaio), per i dati ricevuti almeno 45 giorni prima della scadenza del semestre. A tal fine, il richiedente deve indicare sulla domanda come ricevere il pagamento, scegliendo tra bonifico bancario o postale.

Conclusioni –Quindi, l’INPS, potendo applicare solamente la normativa attualmente in vigore, non può fare altro che erogare l’assegno ai cittadini italiani o comunitari, residenti nel territorio dello Stato italiano, escludendo di fatto i soggetti extracomunitari con almeno tre figli minori soggiornanti di lungo periodo.

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