21 febbraio 2013

Co.co.pro. Arrivano le istruzioni dall’INAIL

Fornite le istruzioni al personale ispettivo sull’obbligo assicurativo, retributivo e contributivo dei co.co.pro.
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – Anche i co.co.pro. che svolgono attività analoghe a quelle svolte dai lavoratori dipendenti dell'impresa committente sono considerati fasulli. La sanzione è la conversione del rapporto di lavoro in uno di tipo subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione del rapporto. A ribadirlo è l’INAIL con la circolare n. 13 del 19 febbraio 2013, fornendo dunque utili istruzioni al personale ispettivo per quanto attiene al contratto di co.co.pro. e al regime vigente in tema di obbligo assicurativo e retribuzione imponibile ai fini della determinazione del premio assicurativo, alla luce anche delle novità introdotte dalla Riforma Fornero (art. 1, c. 23-25 della L. n. 92/2012).

Requisiti del progetto
- La nuova disciplina dell’istituto premette che il “progetto” resta l’elemento fondamentale a cui ricondurre i rapporti di co.co.co. sottoscritti successivamente al 18 luglio 2012 (data di entrata in vigore della Riforma del Lavoro). Infatti, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa “devono essere riconducibili ad uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore” e non più, come nella precedente formulazione, anche a “programmi di lavoro o fasi di esso”. È necessario, inoltre, che: sia funzionalmente indirizzato a un determinato risultato finale, che deve essere indicato nel contratto individuale stipulato fra le parti; non consista in una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente; non comporti lo svolgimento di compiti meramente “esecutivi” o “ripetitivi”, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; deve indicare il risultato finale che s’intende conseguire; salvo che per prestazioni di elevata professionalità, l’attività non sia resa con modalità analoghe a quelle svolte dai dipendenti del committente.

Regime transitorio - Le suddette disposizioni si applicano ai contratti di collaborazione stipulati dopo il 18 luglio 2012 (data di entrata in vigore della Riforma del Lavoro); mentre per quelli in corso a tale data si continuano ad applicare le norme vigenti fino al termine finale previsto nel contratto.

L’obbligo assicurativo - Per i co.co.pro. l’obbligo assicurativo continua a essere assolto secondo le condizioni previste per i lavoratori parasubordinati, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per l'applicazione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, tenuto conto delle innovazioni apportate dalla Riforma del Lavoro ai requisiti del progetto.

Il premio assicurativo - Per quanto riguarda il calcolo del premio assicurativo, ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente, è calcolato in base al tasso applicabile all’attività svolta, sull’ammontare delle somme effettivamente erogate al collaboratore, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsti per il pagamento delle rendite erogate dall’INAIL.

Le istruzioni – L’istituto assicuratore, nel fornire le istruzioni ai funzionari di vigilanza, effettua un distinguo fra: presunzione assoluta di subordinazione; presunzione relativa di subordinazione. Nel primo caso rientrano quei rapporti di co.co.co. instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto. In tal caso, l’ispettore sarà tenuto a considerare il rapporto di lavoro instaurato di tipo subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. Pertanto, la mancanza del progetto determina una presunzione legale assoluta circa la natura subordinata del rapporto di lavoro, presunzione che si applica se nel contratto di collaborazione: manca l’indicazione del progetto, senza possibilità per il datore di lavoro di fornire la prova contraria; ovvero il progetto si limita a riprodurre l’oggetto sociale dell’impresa. La presunzione relativa invece, riguarda le ipotesi in cui si ricorre al lavoro a progetto per dissimulare rapporti di lavoro subordinato, ossia quando l'attività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell'impresa committente, fatte salve le prestazioni di elevata professionalità che possono essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Anche in tal caso, precisa l’istituto, la presunzione opera con effetto retroattivo, ma suscettibile di prova contraria da parte del committente.

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