23 maggio 2013

Co co..pro. Chiarimenti sull’indennità una tantum

L’indennità sarà liquidata in un’unica soluzione se pari o inferiori a € 1.000 ovvero mensilmente se superiore € 1.000
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – L’INPS, con il messaggio n. 8355 di ieri, ha fornito utili indicazioni procedurali per l’effettuazione dei pagamenti “una tantum” dovuti ai collaboratori a progetto iscritti esclusivamente alla Gestione separata INPS. In particolare, è stato chiarito che le prestazioni pari o inferiori a 1.000 euro vanno liquidate in un’unica tranche, mentre quelle di importo superiore a 1.000 euro saranno liquidate in importi mensili pari o inferiori a 1.000 euro. Inoltre, è stata concessa la facoltà ai Direttori di Sede di autorizzare, per le istanze ad oggi giacenti, i pagamenti delle mensilità arretrate con cadenze anche più ravvicinate rispetto alla mensilizzazione normativamente prevista, ma non in unica soluzione; ciò al fine di evitare il superamento del 120° giorno dalla presentazione della domanda, che determina il riconoscimento degli interessi legali.

Riforma Fornero - La riforma del mercato del lavoro (L. n. 92/2012) ha introdotto, per gli anni 2013, 2014 e 2015, ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l’INPS - che soddisfino "in via congiunta" una serie di requisiti previsti dalla legge – un’indennità pari al 7% del minimale annuo di reddito, moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate l'anno precedente e quelle non coperte da contribuzione.

Requisiti e condizioni - Per procedere alla liquidazione della prestazione in oggetto, occorre preliminarmente istruire la domanda e verificare la presenza dei requisiti che
devono essere soddisfatti “in via congiunta”. Inoltre, per fruire dell’indennità è necessario che il lavoratore:
a) abbia operato, nell’anno precedente, in regime di monocommittenza;
b) abbia conseguito l’anno precedente un reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore a € 20.000, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT;
c) abbia accreditata almeno una mensilità presso la Gestione separata nell’anno di riferimento (2013);
d) abbia avuto un periodo di disoccupazione ininterrotto di almeno due mesi nell’anno precedente;
e) risultino accreditate nell’anno precedente almeno tre mensilità presso la Gestione separata INPS.

Qualora il lavoratore non sia in possesso dei suddetti requisiti, vedrà recapitarsi una lettera di reiezione che fa cadere il beneficio.

Presentazione domande - Per ottenere l’indennità in questione, occorre presentare la domanda entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento. A tal fine, la presentazione delle domande, oltre che con le consuete modalità, può essere effettuata in via telematica sul sito dell’INPS (www.inps.it), utilizzando il Mod. “CoCoPro 2013 COD. SR135”. Mentre per gli eventi fine lavoro intervenuti entro il 31 dicembre 2012, è ancora possibile utilizzare il “modello SR92”. Il servizio d’invio telematico è disponibile nella sezione “servizi online” dedicati al cittadino; una volta effettuato l’accesso, il cittadino dovrà selezionare le
voci “Invio Domande di prestazioni a Sostegno del reddito” –> “Indennità Una
Tantum Co.Co.Pro.”. Per quanto riguardo invece le domande respinte o giacenti, da un primo monitoraggio effettuato dall’INPS è emerso che alcune domande di prestazione per l’anno di riferimento 2013 sono state inviate mediante una modulistica non conforme. In tali casi, le Sedi INPS interessate dovranno procedere a riesaminare le predette domande e a liquidare la prestazione in presenza dei nuovi requisiti di legge.

Ulteriori disposizioni - Infine, il messaggio INPS chiarisce che per evitare il superamento del 120° giorno dalla presentazione della domanda – che determina il riconoscimento degli interessi legali – è data facoltà ai Direttori di Sede di autorizzare, per le istanze ad oggi giacenti, i pagamenti delle mensilità arretrate con cadenze anche più ravvicinate rispetto alla mensilizzazione normativamente prevista, ma non in unica soluzione.

 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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