8 aprile 2013

Co.co.pro. Indennità entro fine anno

Per ottenere l’indennità “una tantum” bisogna inoltrare la richiesta entro il 31/12 dell’anno di riferimento
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – Richieste entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento per beneficiare dell’indennità “una tantum” rivolta ai co.co.pro. A tal proposito, l’INPS fa sapere che il nuovo modello di domanda della prestazione sarà disponibile a breve sul sito dell’Istituto (www.inps.it) non appena saranno ultimate le variazioni. Intanto, fino al 31 dicembre 2012, è ancora possibile utilizzare il “modello SR92” per la richiesta della indennità per gli eventi fine lavoro. A precisarlo è l’INPS con la circolare n. 38/2013, chiarendo le modalità di fruizione della prestazione concessa dalla Riforma del Lavoro (L. n. 92/2012).

L’indennità una tantum - A decorrere dal 1° gennaio 2013, ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l’INPS, che soddisfino "in via congiunta" una serie di requisiti previsti dalla legge, è riconosciuta un’indennità pari a un importo del 5% del minimale annuo di reddito, moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate l'anno precedente e quelle non coperte da contribuzione (art. 2, co. 51-56, L. n. 92/2012). In via transitoria per gli anni 2013, 2014 e 2015 l’importo dell’indennità è elevato al 7% del minimale annuo.

I requisiti - Per fruire dell’indennità è necessario che:
a) il collaboratore abbia operato, nell’anno precedente, in regime di monocommittenza;
b) abbia conseguito l’anno precedente un reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore a € 20.000, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT;
c) con riguardo all’anno di riferimento sia accreditato, presso la Gestione separata INPS almeno una mensilità;
d) abbia avuto un periodo di disoccupazione ininterrotto di almeno due mesi nell’anno precedente;
e) risultino accreditate nell’anno precedente almeno quattro mensilità presso la Gestione separata INPS.

Il requisito della monocommittenza deve essere garantito con lo stesso datore di lavoro/committente per tutto l’anno precedente a quello in cui viene presentata la domanda di prestazione. In relazione alla finalità di garantire un sostegno al reddito rivolto ai lavoratori economicamente dipendenti da un solo committente, per “reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale” si deve intendere il reddito lordo conseguito in qualità di collaboratore coordinato e continuativo. Per quanto riguarda invece il periodo di disoccupazione necessaria per ottenere l’assegno una tantum co.co.pro., la Riforma Fornero richiede un periodo ininterrotto di almeno due mesi nell’anno precedente. Tale periodo, in particolare, in relazione all’anno di riferimento 2013, deve sussistere nell’anno 2012.

Presentazione della domanda – Come precisato in premessa, per ottenere l’indennità in questione, occorre presentare la domanda entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento. Solo nel caso in cui il requisito previsto dalla lettera c) su illustrata venga maturato nel mese di dicembre, il termine per presentare la domanda, relativa “all’anno di riferimento” in cui il predetto requisito è stato maturato, è prorogato fino al 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento. Con riferimento agli eventi fine lavoro intervenuti entro il 31 dicembre 2012, è possibile - decorsi almeno due mesi in assenza di contratto di lavoro - presentare domanda nei 30 giorni successivi.

Liquidazione - La prestazione è liquidata: in un’unica soluzione se l’importo della prestazione è pari o inferiore a 1.000 euro; in importi mensili pari o inferiori a 1.000 euro se l’importo della prestazione è superiore a 1.000 euro.

Finanziamento - Le risorse per finanziarie le prestazioni ammontano a 200 milioni di euro con cui vengono erogate le indennità dal 1° gennaio 2009. Esclusivamente per il triennio 2013-2015, la legge di riforma prevede un’integrazione di tale finanziamento nella misura di 60 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni.

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