I collaboratori che hanno un anno pieno di contributi (anno 2012 e 2013) possono godere ugualmente dell’indennità una tantum. Per questi ultimi, infatti, verrà riconosciuta l’indennità per i mesi di effettiva disoccupazione (minimo due mesi).
Quindi, le domande rigettate per tale motivo potranno essere riammesse. A tal fine, l’INPS ha modificato il “
modello di domanda CoCoPro 2014 COD SR140” per consentire la dichiarazione da parte del lavoratore dello status di disoccupazione, che deve essere attestato dal Centro per l’impiego.
A darne notizia è stato l’INPS con il messaggio n. 2516/2015, a seguito di parere favorevole espresso in merito dal Ministero del Lavoro.
Il nodo – Il chiarimento si è reso necessario a causa delle particolari modalità di calcolo dell’indennità e del criterio di accredito contributivo della Gestione separata INPS. Infatti, si sono verificate specifiche situazioni reddituali dei lavoratori che impedivano, ingiustamente, l’applicazione della tutela una tantum.
Sul punto, si ricorda che la Gestione separata riconosce l’intero anno contributivo, a prescindere dei mesi di lavoro effettivi, purché risulti versato il minimale contributivo (pari a 14.930 per l’anno 2012 e 15.357 per l’anno 2013).
Quindi, considerato che il limite di reddito richiesto per l’anno precedente (pari per l’anno 2012 a 20.000 euro e per l’anno 2013 a 20.220 euro) è superiore ai minimali di reddito su richiamati, per avere la copertura contributiva dell’intero anno, si sono verificati casi di collaboratori a progetto che, avendo conseguito l’anno precedente un reddito lordo compreso tra euro 14.930 ed euro 20.000 per il 2012 ed euro 15.357 ed euro 20.220 per il 2013, avevano tutti i mesi dell’anno coperti da contribuzione (anche in presenza di mesi di disoccupazione).
Tale situazione ha comportato, per i collaboratori nella suddetta situazione (per gli anni “2012-2013”), una non corrispondenza dell’indennità una tantum a causa della particolare modalità di calcolo prevista per determinare l’importo della tutela. Infatti, l’indennità prestazione è pari al 5% (7% per gli anni “2013-2015”) del minimale annuo di reddito moltiplicato per il minor numero tra le “mensilità accreditate” l’anno precedente e quelle “non coperte da contribuzione”.
Una tantum – In particolare stiamo parlando dell’indennità una tantum introdotta dalla Riforma Fornero (art. 2, co. 51-56 della L. n. 92/2012), ora sostituita dalla DIS-COLL (D.Lgs. 22/2015) per gli eventi di disoccupazione verificatesi dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015. L’una tantum era rivolta ai
collaboratori coordinati e continuativi di cui all’art. 61, c. 1, del D.Lgs. n. 276/2003, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l’INPS.
Restano, invece,
esclusi dal sostegno economico:
• i titolari di redditi di lavoro autonomo;
• tutti i lavoratori iscritti alla Gestione separata a vario titolo, ma non inquadrabili nell’ambito di applicazione dei contratti di collaborazione a progetto di cui al suddetto decreto legislativo;
• i soggetti assicurati presso altre casse previdenziali, che siano già titolari di pensione ovvero assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie.
Per accedere all’ammortizzatore sociale, il richiedente doveva soddisfare in via congiunta un serie di requisiti. Nel dettaglio, era necessario che il lavoratore:
• avesse operato, nell’anno precedente, in regime di monocommittenza;
• avesse conseguito l’anno precedente un reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore a € 20.000 (per il 2012) ovvero non superiore a € 20.220 euro (per il 2013), annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT;
• avesse accreditata almeno una mensilità presso la Gestione separata nell’anno di riferimento;
• avesse avuto un periodo di disoccupazione ininterrotto di almeno due mesi nell’anno precedente;
• risultasse accreditate nell’anno precedente almeno tre mensilità presso la Gestione separata INPS.
Chiarimento INPS – Ciò detto, l’INPS ha chiarito che i collaboratori a progetto i quali abbiano conseguito nell’anno precedente un reddito lordo compreso tra il minimale annuo di reddito e la soglia normativamente prevista, in presenza di tutti gli altri requisiti richiesti dalla legge, debba essere corrisposta l’indennità commisurata agli effettivi mesi di disoccupazione.
Inoltre, con il termine "effettivi mesi di disoccupazione" deve intendersi riferita ad almeno due mesi di disoccupazione, dal momento che la normativa, ai fini del riconoscimento dell’indennità in esame, richiede un periodo di disoccupazione "effettivo" ininterrotto di almeno due mesi e una prestazione lavorativa che non può quindi essere superiore a 10 mesi.