24 dicembre 2012

Co.co.pro. L’una tantum cambia volto dal 2013

Aggiornati i requisiti per fruire dell’indennità una tantum dal prossimo anno
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – Affinché i lavoratori che abbiano instaurato un contratto di co.co.pro. possano accedere all’indennità una tantum, si considerano i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2012. Ciò vale esclusivamente per coloro che hanno maturato il diritto entro tale data. Ne consegue, dunque, che i collaboratori il cui rapporto di lavoro termini entro il prossimo 31 dicembre, potranno, decorsi almeno due mesi in assenza di contratto di lavoro, presentare domanda nei 30 giorni successivi utilizzando il modello “CoCoPro 2010, 2011 e 2012 – COD.SR92” pubblicato sul sito internet dell’INPS. Si rammenta che alla domanda va allegata una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale. A renderlo noto è l’INPS con il messaggio n. 20803/2012.

Una tantum 2013
– Come è noto, la Riforma del Lavoro (L. n. 92/2012) all’art. 2, c. 51 a 56 ha riconosciuto dal 1° gennaio 2013, una indennità ai co.co.pro. iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l’INPS, che soddisfino in via congiunta una serie di requisiti, in quanto esclusi dall’ambito di applicazione dell’ASpI. Tuttavia, per fruire dell’indennità è necessario che: il collaboratore abbia operato, nell’anno precedente, in regime di monocommittenza; abbia conseguito l’anno precedente un reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore a € 20.000, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice Istat; con riguardo all’anno di riferimento sia accreditato, presso la Gestione separata INPS almeno una mensilità; abbia avuto un periodo di disoccupazione ininterrotto di almeno due mesi nell’anno precedente; risultino accreditate nell’anno precedente almeno quattro mensilità presso la Gestione separata INPS. Quanto all’importo, esso è pari al 5% del minimale annuo di reddito su cui si pagano i contributi di cui all’art. 1, c. 3 L. n. 233/1999 moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate l’anno precedente e quelle non coperte da contribuzione. In via transitoria per gli anni 2013, 2014 e 2015 l’importo dell’indennità è elevato al 7% del minimale annuo. Tale somma è liquidata in un'unica soluzione se di importo pari o inferiore a 1.000 euro, ovvero mensilmente se di importo pari o superiore a 1.000 euro.

Una tantum 2012 – Per quest’anno, invece, per aver diritto all'indennità bisogna soddisfare i seguenti requisiti: iscrizione esclusiva alla Gestione speciale (solo quindi coloro che versano il 27,72% e non anche i pensionati o coloro che risultano iscritti obbligatoriamente ad altro fondo); il rapporto di collaborazione deve cessare per fine lavoro; il collaboratore deve avere un unico committente; il reddito lordo dell'anno precedente deve essere compreso tra 5.000 e 20.000 euro; assenza di un contratto di lavoro da almeno 2 mesi; accreditamento nell'anno precedente di almeno 3 mensilità di contribuzione presso la Gestione separata; accreditamento nell'anno di riferimento di almeno una mensilità di contribuzione alla Gestione separata. L'indennità una tantum, inoltre, è pari al 30% del reddito di lavoro percepito nell'anno precedente, comunque non può essere superiore a 4.000 euro.

 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy