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Premessa – Il D.L. Lavoro (D.L. n. 76/2013, convertito nella L. n. 99/2013), entrato in vigore lo scorso 23 agosto 2013, ha introdotto alcune modifiche in materia di collaborazioni a progetto che puntano a sciogliere alcuni nodi interpretativi sorti successivamente alla Riforma Fornero (L. n. 92/2012). Vediamo, dunque, nel dettaglio quali sono gli interventi introdotti in merito, recentemente illustrati dalla circolare n. 35/2013 dal Ministero del Lavoro.
No a compiti esecutivi o ripetitivi – La prima novità da segnalare è il divieto che il progetto preveda, a decorrere dal 28 giugno 2013, lo svolgimento di compiti meramente esecutivi “e” ripetitivi, e non più esecutivi “o” ripetitivi, dal che deriva una minore rigidità della norma, occorrendo (per la violazione) che i compiti affidati al collaboratore siano tanto esecutivi che ripetitivi. In sostanza, rispetto al passato cambia solo la congiunzione da “o” (esecutivi o ripetitivi) a “e”. Nella sostanza, questa variazione terminologica comporta che la verifica dell'esecutività e della ripetitività deve sussistere congiuntamente e non più in modo alternativo. Tuttavia, resta ferma la possibilità che la contrattazione collettiva stipulata dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative su piano nazionale individui le attività con queste caratteristiche.
Forma del contratto – Altra novità importante la troviamo nella forma del contratto a progetto. È stata eliminata infatti la locuzione “ai fini della prova”, con la conseguenza che la forma scritta del contratto assume ora una valenza ad substantiam e non più ad probationem. Ne consegue, quindi, che essa deve ora intendersi come tassativa.
Ulteriori chiarimenti – Infine, sono state introdotte altre due novità che riguardano la convalida delle dimissioni e le attività di vendita di beni e quelle di servizi realizzate da call center outbound. Nello specifico sono stati estesi anche ai collaboratori a progetto che recedono dal contratto prima della scadenza o che risolvono consensualmente il rapporto con il committente le norme in materia di convalida delle dimissioni introdotte dalla Riforma Fornero per i prestatori di lavoro subordinato. Ne deriva quindi che il committente deve procedere a inoltrare l’invito alla convalida entro 30 giorni. Con riferimento, invece, alle attività di vendita di beni e quelle di servizi realizzate da call center outbound – ivi incluse le attività di ricerche di mercato, statistiche e scientifiche, indipendentemente da una contestuale vendita di prodotti o di servizi – è stato stabilito che non sono soggette all’obbligo della sussistenza di uno specifico progetto.