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Premessa – Niente indennità una tantum per i co.co.pro. che lavorano nella P.A. Infatti, viene ribadita la norma contenuta nella Riforma Fornero (art. 2, c. 51, della L. n. 92/2012) secondo cui l’indennità non può essere riconosciuta in ragione di un’attività di collaborazione svolta presso una pubblica amministrazione. Conseguentemente, ai fini del soddisfacimento del requisito dei mesi accreditati presso la Gestione separata, non devono essere considerati i contributi versati per contratti di collaborazione stipulati con la pubblica amministrazione. A chiarirlo è l’INPS con il messaggio n. 16961/2013 fornendo anche precisazioni di natura amministrativa e procedurale.
Reddito – Affinché i co.co.pro. possano fruire dell’indennità una tantum è necessario – tra i vari requisiti e condizioni da rispettare - conseguire l’anno precedente un reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore a € 20.000, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT. A tal proposito, l’INPS chiarisce che per reddito lordo deve intendersi quel reddito conseguito in qualità di collaboratore coordinato e continuativo di cui all’art. 61, c. 1, del D.Lgs. n. 276/2003. Tale reddito è visualizzabile accedendo dall’Area “Assicurato Pensionato” della home page Intranet nella funzione di “Rendicontazione della Gestione separata” sotto la voce “imponibile”.
Periodi di tutela della maternità – Nel caso in cui il collaboratore coordinato e continuativo a progetto abbia beneficiato, per i periodi di tutela della maternità (interdizione anticipata e posticipata, astensione obbligatoria e congedo parentale) della relativa prestazione, quest’ultima concorrerà al computo del requisito reddituale in esame. In particolare, la prestazione deve essere computata - sulla base dell’applicazione nella Gestione separata del criterio di cassa - nell’anno solare nel quale è corrisposta al collaboratore a progetto.
Disoccupazione ininterrotta – Tra i requisiti e condizioni necessari da possedere per ottenere l’indennità in questione vi è anche l’obbligo di essere in stato di disoccupazione per almeno due mesi – in maniera ininterrotta - nell’anno precedente. In tal caso, il periodo deve essere inteso come “periodo di disoccupazione non indennizzato”. Analogo discorso va fatto per le domande relative all’anno di riferimento 2013, per le quali è richiesto il requisito dell’assenza di contratto di lavoro per un periodo ininterrotto di almeno due mesi. Tale periodo, infatti, non deve essere stato indennizzato ai fini del soddisfacimento del requisito in esame.
Iscrizione alla Gestione separata – Quanto al requisito dell’iscrizione alla gestione separata INPS, è necessario che l’interessato non sia titolare di pensione o assicurato presso altre forme pensionistiche obbligatorie. In particolare, l’iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata deve sussistere per tutto lo svolgimento del rapporto di collaborazione a progetto, ovvero dei rapporti di collaborazione a progetto, nel caso in cui il lavoratore abbia avuto diversi contratti di collaborazione a progetto. Pertanto, non potrà ritenersi soddisfatto il requisito dell’esclusività dell’iscrizione alla Gestione separata se, ad esempio, il lavoratore, durante il contratto a progetto, svolga contemporaneamente un lavoro dipendente, risultando così iscritto ad altra forma pensionistica obbligatoria.
Regime fiscale – L’indennità una tantum riservata ai co.co.pro. è soggetto alla tassazione separata (art. 17 del TUIR); in attesa della procedura definitiva si applica l’aliquota del 23% sull’importo o sugli importi da erogare. La prestazione è liquidata: in un’unica soluzione se l’importo della prestazione è pari o inferiore a 1.000 euro; in importi mensili pari o inferiori a 1.000 euro se l’importo della prestazione è superiore a 1.000 euro.
Interessi legali – Estremamente importante, sottolinea l’INPS, è liquidare la prestazione entro 120 giorni dalla data della domanda al fine di evitare la decorrenza di interessi legali sull’indennità dei co.co.pro. In particolare, costituisce atto interruttivo del termine di decorrenza degli interessi legali la liquidazione: dell’importo della prestazione, in un’unica soluzione, se l’importo è inferiore o pari a 1.000 euro; del primo importo mensile, se l’importo della prestazione è superiore a 1.000 euro.